Le Società tra professionisti (STP) producono reddito d’impresa, la veste giuridica tramite la quale operano può essere quella delle società di persone, capitali ecc; non rileva il fatto che svolgono un’attività professionale ma conta il fatto di operare in veste societaria.

 

Tuttavia, dal punto di vista dell’inquadramento previdenziale vi sono ancora diversi dubbi operativi.

Le STP

Le previsioni normative di cui alle Società tra professionisti sono da ricondurre alla Legge 183/2011 nonché al D.M. 34/2013.

 

La costruzione di una STP deve rispettare specifiche condizioni.

 

In linea generale:

 

  • la denominazione sociale, in qualunque modo formata, deve contenere l’indicazione di societa’ tra professionisti;
  • l’esercizio in via esclusiva dell’attivita’ professionale da parte dei soci;
  • l’ammissione in qualita’ di soci dei soli professionisti iscritti ad ordini, albi e collegi, anche in differenti sezioni, nonche’ dei cittadini degli Stati membri dell’Unione europea, purche’ in possesso del titolo di studio abilitante, ovvero soggetti non professionisti soltanto per prestazioni tecniche, o per finalita’ di investimento.
  • ecc.

 

Un aspetto che ha fatto particolarmente discutere nel corso degli anni è quello relativo al corretto inquadramento reddituale e previdenziale per le STP.

La qualificazione reddituale

L’Agenzia delle entrate ha più volte ribadito che il reddito prodotto dalle STP è reddito d’impresa.

 

Tale posizione è stata ripresa ad esempio con la risposta, Agenzia delle entrate, n°118/2018.

 

In particolare in tale documento di prassi è stato evidenziato che:

  • sul piano fiscale, le STP, costituite per l’esercizio di attività professionali per le quali è prevista l’iscrizione in appositi albi o elenchi regolamentati nel sistema ordinistico, producono reddito d’impresa
  • in quanto non costituiscono un genere autonomo, appartenendo alle società tipiche disciplinate dal codice civile.

Conseguentemente, sono soggette alla disciplina legale del modello societario prescelto, salvo deroghe o integrazioni espressamente previste.

 

La predetta qualificazione rileva anche ai fini Irap.

 

Pertanto:

 

  • ai fini della qualificazione del reddito prodotto dalle STP non assume alcuna rilevanza,
  • l’esercizio dell’attività professionale,

 

risultando a tal fine determinante il fatto di operare in una veste giuridica societaria.

 

Delineata la qualificazione reddituale per i proventi delle STP, un discorso a parte merita il trattamento previdenziale delle somme percepite dai soci professionisti.

L’inquadramento previdenziale

I redditi derivanti dalla partecipazione nelle STP sono soggetti a contribuzione previdenziale.

 

Difatti, l’Agenzia delle entrate non si è pronunciata sugli aspetti previdenziali legati al conseguimento di redditi da STP.

 

Nel pratico sono state le varie casse private ad esprimersi in merito.

 

In sintesi, trovano applicazione le seguenti indicazioni circa il contributivo soggettivo e quello integrativo:

 

  1. la base di calcolo del contributo soggettivo è pari al reddito netto professionale  determinato sommando all’eventuale reddito professionale prodotto individualmente  la quota di reddito prodotto dalla STP ed attribuita al socio in ragione della quota di partecipazione agli utili;
  2. la STP è tenuta ad applicare il contributo integrativo, su tutti i corrispettivi rientranti nel volume d’affari prodotto ai fini IVA,  in proporzione alla quota di partecipazione agli utili dei soci professionisti.
In pratica, la contribuzione è dovuta indipendentemente dall’effettiva distribuzione degli utili.

Adempimenti della società e dei soci

La Società dichiara anno per anno il volume di affari professionale su cui viene addebitato il contributo integrativo.

 

Dunque, il professionista che opera tramite STP e iscritto a una cassa privata:

 

  • dichiara il  reddito e il volume di affari professionali complessivo versando la contribuzione soggettiva
  • e quella integrativa (in genere il 4% dei corrispettivi professionali), tenendo conto anche della quota di partecipazione societaria, indipendentemente dalla distribuzione degli utili ai soci.

 

Come spiegato dalla Cassa di previdenza dei Dottori Comemercialisti ( Deliberazione C.d.A. n. 81/14/DI), il volume d’affaria ai fini IVA complessivo da porre a base di calcolo del contributo integrativo è determinato:

 

  • sommando all’eventuale volume di affari ai fini IVA prodotto individualmente e/o in associazione professionale,
  • l’ammontare pari al volume d’affari complessivo della STP moltiplicato per la percentuale di partecipazione agli utili spettante al professionista stesso.

 

Nel caso in cui tra i soci della STP siano presenti soci non professionisti(soci investitori), la percentuale di partecipazione agli utili deve essere riproporzionata, escludendo dal calcolo la quota di partecipazione dei soci non professionisti.