Con alcuni miei colleghi da poco abilitati come avvocati stiamo valutando la possibilità di costituire una società tra professionisti.

 

Considerato che la società ha una propria autonomia giuridica, partita iva ecc, i soci della STP sono tenuti ad aprire singolarmente la partita iva per le prestazioni effettuate per la società?

Le STP

Le previsioni normative di cui alle Società tra professionisti /STP) sono da ricondurre alla Legge 183/2011 nonché al D.M. 34/2013.

 

La costruzione di una STP deve rispettare specifiche condizioni.

 

In linea generale:

 

  • la denominazione sociale, in qualunque modo formata, deve contenere l’indicazione di societa’ tra professionisti;
  • l’esercizio in via esclusiva dell’attivita’ professionale da parte dei soci;
  • l’ammissione in qualita’ di soci dei soli professionisti iscritti ad ordini, albi e collegi, anche in differenti sezioni, nonche’ dei cittadini degli Stati membri dell’Unione europea, purche’ in possesso del titolo di studio abilitante, ovvero soggetti non professionisti soltanto per prestazioni tecniche, o per finalita’ di investimento.
  • ecc.

 

La società tra avvocati ha una propria disciplina ad hoc.

Le STP tra avvocati

La legge forense (legge n. 247 del 2012)  disciplina l’esercizio della professione di avvocato in forma societaria.

 

Di recente, la legge annuale per il mercato e la concorrenza, Legge n°124/2017, ha previsto una profonda disciplina dell’esercizio dell’attività forense informa societaria (comma 141).

 

In particolare, trai requisiti principali per lo svolgimento della professione di avvocato in società, è disposto che:

 

  • l’esercizio della professione forense in forma societaria è  consentito esclusivamente a società di persone, società di capitali o società cooperative;
  • i soci professionisti (siano essi avvocati o professionisti iscritti ad altri albi) devono rappresentare almeno due terzi del capitale sociale e dei diritti di voto.

 

Su tale ultimo unto, il venir meno di tale requisito: non ripristinato entro sei mesi, determina la cancellazione della società dalla apposita sezione dell’albo degli avvocati.

 

Ancora:

 

  • in tale sezione dell’albo deve essere resa disponibile la documentazione storica sulla composizione della società;
  •  i componenti dell’organo di gestione della società tra avvocati non possono essere estranei alla compagine sociale e i soci professionisti possono rivestire la carica di amministratori.

 

Occorre peraltro che l’organo di gestione sia composto in maggioranza da soci avvocati.

 

Il socio professionista deve garantire, per tutta la durata dell’incarico la propria indipendenza e imparzialità. Difatti, è tenuto a dichiarare eventuali conflitti di interesse o incompatibilità.

 

Sempre sulla disciplina delle Società tra avvocati, la Legge n°205/2017, Legge di bilancio 2018 ha disposto:

  • l’inserimento obbligatorio, nella denominazione sociale, dell’indicazione “società tra avvocati”;
  • una maggiorazione percentuale del contributo integrativo da applicare ai corrispettivi rientranti nel volume annuale d’affari ai fini dell’IVA e l’obbligo di riversamento annuale alla Cassa nazionale di previdenza forense;
  •  l’obbligo della Cassa forense di adottare entro un anno un regolamento per l’attuazione della suddetta disciplina.

I redditi delle STP

Circa la qualificazione dei redditi della STP, il reddito conseguito è qualificato quale reddito d’impresa.

 

Tale posizione è stata ribadita più volte dall’Agenzia delle entrate. Ad esempio con la risposta, n°118/2018.

 

In particolare in tale documento di prassi è stato evidenziato che:

 

  • sul piano fiscale, le STP, costituite per l’esercizio di attività professionali per le quali è prevista l’iscrizione in appositi albi o elenchi regolamentati nel sistema ordinistico, producono reddito d’impresa,
  • in quanto non costituiscono un genere autonomo, appartenendo alle società tipiche disciplinate dal codice civile.

Conseguentemente, sono soggette alla disciplina legale del modello societario prescelto, salvo deroghe o integrazioni espressamente previste.

 

La predetta qualificazione rileva anche ai fini Irap.

 

Pertanto:

 

  • ai fini della qualificazione del reddito prodotto dalle STP non assume alcuna rilevanza,
  • l’esercizio dell’attività professionale.

 

A tal proposito ti rimandiamo al nostro articolo Società tra professionisti: reddito d’impresa ma contributi sul reddito professionale

I compensi corrisposti ai soci: la riposta al quesito

 

Venendo ora al quesito su esposto, come da interpello, Agenzia delle entrate, n°128/2018:

 

i compensi corrisposti dalla STP ai soci per le prestazioni d’opera effettuate sono da qualificarsi quali redditi di lavoro autonomo di cui all’articolo 53 del TUIR, sui quali la società istante sarà tenuta ad operare la ritenuta d’acconto di cui all’articolo 25 del d.

P.R. n. 600/1973.

 

Ciò comporta che i soci della STP abbiano una propria partita iva.