Allo scopo di promuovere il sistema delle società benefit, il legislatore, con l’art. 38-ter introdotto al decreto Rilancio nella sua conversione in legge, ha istituito un contributo sotto forma di credito d’imposta nella misura del 50% dei costi di costituzione o trasformazione in dette società, sostenuti a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione stessa e fino al 31 dicembre di questo stesso anno 2020.

Si ricorda che le società c.d. “benefit”, sono quelle che nell’esercizio della loro attività economica, oltre allo scopo di dividerne gli utili, perseguono anche una o più finalità di beneficio comune nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed ogni altro portatore di interesse.

La loro disciplina normativa è contenuta all’art. 1, commi 376 e seguenti della Legge n. 208 del 2015 (Legge di stabilità 2016).

Credito d’imposta società benefit: regole di utilizzo

Il credito sarà, in ogni caso, riconosciuto nel rispetto delle condizioni e dei limiti della normativa europea in materia di aiuti di stato di minore dimensione (aiuti de minimis). Sarà utilizzabile esclusivamente in compensazione nel Modello F24 e ciò sarà possibile a decorrere dal 1° gennaio 2021.

Si dovrà attendere la risoluzione dell‘Agenzia delle Entrate che istituirà il codice tributo e le istruzioni per il modello di pagamento, così come occorrerà aspettare il decreto del Ministro dello sviluppo economico (MISE), di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze (MEF), da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto Rilancio con cui, come di consueto, verranno definite le modalità e i criteri di attuazione del beneficio.

Il legislatore ha, comunque, stabilito un tetto di spesa massimo di 3 milioni di euro per l’anno 2020 e 7 milioni di euro per l’anno 2021, da destinarsi alla misura in commento.