L’Agenzia delle entrate, con la risposta all’interpello n. 345 del 17 maggio 2021, ha fornito utili chiarimenti in merito alla corretta tassazione di un dipendente, fiscalmente residente in Italia, distaccato presso una consociata estera che torna in Italia per svolgere la propria attività lavorativa in smartworking. Vediamo meglio di cosa si tratta.

Il quesito del contribuente

L’Istante è una società di dimensioni internazionali. Il suo organico è parzialmente composto da dipendenti che svolgono la propria attività lavorativa all’estero presso le sedi del Gruppo, attraverso l’istituto giuridico del distacco o attraverso contratti di lavoro di diritto estero, con le altre consociate estere del Gruppo.

La crisi sanitaria del Coronavirus e le relative restrizioni alla circolazione introdotte dai vari Paesi hanno ridotto la possibilità di spostamento e indotto le aziende ad adottare per i propri dipendenti l’istituto dello smart working.

La società chiede all’Agenzia delle entrate dei chiarimenti in merito alla corretta tassazione di un dipendente, fiscalmente residente in Italia, assunto con contratto a tempo indeterminato e inquadramento di dirigente, distaccato dal 1° maggio 2019 presso la consociata estera di Parigi che, a febbraio 2020, torna in Italia per svolgere la propria attività lavorativa da remoto.

Smartworking, quando è necessario ricalcolare il reddito?

Il comma 8-bis dell’articolo 51 del Tuir, spiega l’Agenzia delle entrate, prevede che:

“il reddito di lavoro dipendente, prestato all’estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto da dipendenti che nell’arco di dodici mesi soggiornano nello Stato estero per un periodo superiore a 183 giorni, è determinato sulla base delle retribuzioni convenzionali definite annualmente con il decreto del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali”.

Tali retribuzioni sono fissate entro il 31 gennaio di ogni anno e sono determinate con riferimento e comunque in misura non inferiore al trattamento economico minimo previsto dai contratti collettivi nazionali di categoria raggruppati per settori omogenei.

Ad ogni modo, per l’applicazione di tale norma è necessario che:

  • l’attività lavorativa sia svolta all’estero in modo stabilite e permanente;
  • l’esecuzione della prestazione lavorativa sia integralmente svolta all’estero;
  • il lavoratore viva nello stato estero per un periodo superiore a 183 giorni;
  • il lavoratore deve essere inquadrato in una delle categorie per le quali il ministero fissa la retribuzione convenzionale.

Nel caso in esame, il lavoratore ritorna in Italia a febbraio 2020. dunque, il requisito dei 183 giorni non viene rispettato.

Come chiarito anche dalla circolare n. 20/2011), la retribuzione convenzionale relativa al mese di febbraio 2020 dovrà essere riproporzionata.

Dunque, conclude l’Agenzia, il reddito prodotto a decorrere dal 23 febbraio 2020 dovrà essere rideterminato dalla società istante come previsto dall’articolo 51, commi 1-8 del Tuir.

 

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