Si torna a parlare di smart working, ancora. Tra favorevoli e contrari, il lavoro da remoto è spesso stato motivo di discussione al Governo. C’è infatti chi spinge per il ritorno in ufficio (primo tra tutti il ministro Brunetta) e chi è pronto ad aprire la strada alla regolamentazione delle nuove attività “agili”. D’altronde, specie dopo la pandemia, lavorare da casa è diventata per molti italiani la prassi, tant’è che il ministero del Lavoro ha dedicato un’apposita sezione del suo sito all’argomento.

Non bisogna più rimandare quindi, serve una disciplina di riferimento precisa, attenta e in grado di garantire maggiori tutele, sia alle aziende che ai dipendenti.

Su questa scia, il ministro del Lavoro Andrea Orlando ha deciso di estendere il cd. smart working semplificato al settore privato, con precise modalità di accesso e termini per la fruizione.

Vediamo, nello specifico, quali sono le novità.

Smart working semplificato: le novità per il settore privato

È stato approvato in Commissione Affari Sociali alla Camera l’emendamento, fortemente sostenuto dal ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Andrea Orlando, che proroga al 30 giugno il regime di tutela per i lavoratori fragili. La nuova disciplina, nello specifico, prevede:

  • il diritto allo smart working per tutti i fragili;
  • non sia possibile svolgere lavoro in modalità agile, equiparazione al ricovero ospedaliero.

Il ministero del lavoro ha prorogato anche il diritto allo smart working per i genitori di figli con fragilità. Inoltre, fino al 31 agosto, rimarranno valide le modalità di comunicazione semplificata per lo smart working per tutti i lavoratori del settore privato.

Come funziona e come cambia lo Smart working semplificato

Fino al 30 giugno 2022 le comunicazioni di smart working nel settore privato vanno eseguite esclusivamente attraverso la procedura semplificata già in uso (per la quale non è necessario allegare alcun accordo con il lavoratore), utilizzando esclusivamente la modulistica (Template per comunicare l’elenco dei lavoratori coinvolti) e l’applicativo informatico resi disponibili dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Non sono ammesse, pertanto, altre modalità per l’invio della comunicazione.

A partire dal 15 novembre 2017, le aziende sottoscrittrici di accordi individuali di smart working possono procedere al loro invio attraverso l’apposita piattaforma informatica messa a disposizione sul portale dei servizi del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Nei casi in cui è invece previsto l’invio dell’accordo individuale dovranno essere indicati:

  • i dati del datore di lavoro;
  • le informazioni relative al lavoratore;
  • la tipologia di lavoro agile (tempo determinato o indeterminato) e della sua durata.

Sarà, inoltre, possibile modificare i dati già inseriti a sistema o procedere all’annullamento dell’invio. Questo passaggio, invece, non sarà necessario per i lavorati fragili, per cui sarà valida la procedura semplificata.

Lavoro agile, come è cambiato lo smart working nelle PA dopo la fine dello stato di emergenza

Il 10 marzo 2021, nel Patto per l’innovazione del lavoro pubblico e la coesione sociale siglato a Palazzo Chigi tra il presidente del Consiglio, Mario Draghi, il ministro per la Pubblica amministrazione, Renato Brunetta, e i sindacati, ha segnato l’avvio di un percorso che ha reso possibile, in pochi mesi, il raggiungimento di tre tappe importanti per lo smart working nelle PA:

  • la prima, a fine aprile, ha riguardato il superamento di vincoli rigidi e soglie percentuali minime per l’applicazione dello smart working nella Pubblica amministrazione;
  • la seconda, dal 15 ottobre – coerentemente con la riapertura di tutte le attività economiche, sociali e culturali del Paese grazie al progredire delle vaccinazioni e all’obbligo di green pass per tutti i 23 milioni di lavoratori pubblici, privati e autonomi – ha permesso di ripristinare il lavoro in presenza come modalità ordinaria nella Pa (Dpcm 24 settembre e Dm 8 ottobre);
  • La terza, in parallelo, ha visto il decollo delle trattative per i rinnovi contrattuali, che hanno disciplinato gli aspetti di tutela dei diritti dei lavoratori.

Tra i diritti che sono stati oggetto di contrattazione:

  • il diritto alla disconnessione;
  • le fasce di contattabilità;
  • il diritto alla formazione specifica;
  • la protezione dei dati personali;
  • il regime dei permessi e delle assenze e ogni altro istituto del rapporto di lavoro e previsione contrattuale.

Fino al 31 marzo 2022, per il settore pubblico, è stato obbligatorio l’accordo individuale.

Mentre nel settore privato era stata ammessa la forma semplificata di smart working, senza necessità di accordo individuale. Il ricorso alla modalità “semplificata”, dopo l’ultimo intervento del Governo, è chiaro che dipenderà dalla categoria di lavoratori di riferimento.

Ad oggi, ogni amministrazione può programmare il lavoro agile con una rotazione del personale:

  • settimanale;
  • mensile;
  • o plurimensile.

Ciò consente di prevedere l’utilizzo dello smart working con ampia flessibilità, anche modulandolo, se necessario. In sintesi, ciascuna amministrazione può equilibrare lavoro da remoto e in presenza secondo le modalità organizzative più congeniali alla propria situazione, anche considerando l’andamento epidemiologico nel breve e nel medio periodo.