Dal 1° agosto prossimo, la comunicazione da parte dell’azienda dei dipendenti che si trovano in “smart working” (lavoro agile) potrà essere effettuata senza l’invio dell’accordo individuale con il lavoratore. Tale accordo, tuttavia, dovrà essere detenuto dal datore di lavoro stesso ed esibirlo in caso di controlli.

Quanto detto lo si apprende dalle FAQ aggiornate sul tema e disponibili nell’apposita sezione del sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

A tal proposito si ricorda che l’art. 90 del decreto-legge n. 34 del 2020 (decreto Rilancio convertito in Legge n. 77 del 2020), stabilisce che limitatamente al periodo di emergenza Covid- 19 (31 gennaio 2020 – 31 luglio 2020), e comunque non oltre il 31 dicembre 2020, la modalità di lavoro agile può essere applicata dai datori di lavoro privati ad ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati in materia dalla normativa vigente, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti.

In merito alla predetta possibilità, il comma 3 del medesimo art. 90 stabilisce l’obbligo per i datori di lavoro privati di comunicare, in via telematica, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali i nominativi dei lavoratori e la data di cessazione della prestazione di lavoro in smart working, ricorrendo alla documentazione resa disponibile nel sito internet del medesimo Ministero.

Smart-working: la comunicazione semplificata è fino al 31 luglio 2020

La predetta comunicazione può essere effettuata mediante la procedura “semplificata” fino al 31 luglio prossimo (la procedura semplificata prevede, in altre parole che il datore di lavoro possa in autonomia scegliere di far lavorare il dipendente in smart working senza la necessità di acquisire l’accordo individuale richiesto dalle regole ordinarie di cui alla Legge 81 del 2017). La decisione va, comunque, comunicata telematicamente tramite il sito cliclavoro.gov.it.

Oltre questa data, invece, la comunicazione, dovrà essere effettuata con i modelli predisposti dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (Modello per effettuare la comunicazione – Template per comunicare l’elenco dei lavoratori coinvolti) e l’accordo è detenuto dal datore di lavoro che dovrà esibirlo al Ministero, all’Inail e all’Ispettorato Nazionale del Lavoro per attività istituzionali di monitoraggio e vigilanza.

Il Ministero ha altresì precisato che il riferimento della norma al 31 dicembre 2020 è da intendersi come limite massimo di applicazione della procedura di cui sopra, nel caso di proroghe allo stato di emergenza.