Un contribuente con sito e-commerce che ha superato le soglie di protezioni senza versare l’Iva nel paese UE di destinazione dei beni. Ricevuto l’avviso di versamento potrà chiedere il rimborso dell’Iva versata erroneamente in Italia presentando istanza di rimborso entro due anni dal ricevimento dell’avviso stesso. Non potrà, invece, ricorrere alla dichiarazione integrativa per i periodi d’imposta non ancora accertati dall’autorità fiscale.

Si è espressa in tal senso l’Agenzia delle entrate con la risposta n° 255 del 16 aprile 2021.

E-commerce – Partita Iva: le regole

Ai fini Iva, le operazioni di commercio elettronico indiretto sono assimilabili alle vendite per corrispondenza.

Ciò comporta che, per le operazioni di vendita su sito e-commerce: non vi è obbligo dell’emissione della fattura (se non richiesta dal cliente non oltre il momento di effettuazione dell’operazione), come previsto dall’articolo 22 del d.P.R. n. 633 del 1972, né l’obbligo di certificazione mediante emissione dello scontrino o della ricevuta fiscale ai sensi dell’articolo 2, lettera oo), del d.P.R. 21 dicembre 1996, n. 696. Attenzione, i corrispettivi delle vendite devono essere annotate essere annotati nel registro dei corrispettivi previsto dall’articolo 24 del d.P.R. n. 633 del 1972.

Infatti, per tali tipi di vendita non vi è obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi.

Nei rapporti con altri paesi UE, la disciplina Iva applicabile è quella prevista dall’art.41 del D.L. 331/1993.

Nello specifico alla lettera b del comma 1), primo periodo, è disposto che, costituiscono cessioni non imponibili:

le cessioni in base a cataloghi, per corrispondenza e simili, di beni diversi da quelli soggetti ad accisa, spediti o trasportati dal cedente o per suo conto nel territorio di altro Stato membro nei confronti di cessionari ivi non tenuti ad applicare l’imposta sugli acquisti intracomunitari e che non hanno optato per l’applicazione della stessa.

Le cessioni in base a cataloghi, per corrispondenza deve intendersi riferita alle cessioni di beni con trasporto a destinazione da parte del cedente, a nulla rilevando le modalità di effettuazione dell’ordine di acquisto, destinati a consumatori finali. Ciò, è precisato all’art.11-quater del D.L. 35/2005.

Le regole di fatturazione UE

Nei confronti del consumatore finale comunitario (B2C), l’impresa sarà tenuto ad emettere fattura senza Iva. Con obbligo di identificazione o di nomina di un rappresentante fiscale nel paese di destinazione del bene. Con obbligo di versamento dell’Iva dello stato di destinazione.

Attenzione, l’operazione è imponibile in Italia:

se l’ammontare delle cessioni effettuate in altro Stato membro non ha superato nell’anno solare precedente e non supera in quello in corso 100.000 euro, ovvero l’eventuale minore ammontare al riguardo stabilito da questo Stato a norma dell’articolo 34 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006 (da 35.000 euro in su).
Il riferimento è alle c.d. soglie di protezione.

Se l’operazione è effettua nei confronti di un soggetto passivo comunitario (B2B), la fattura sarà emessa senza Iva (in reverse charge).

In caso di superamento di tale soglia nel corso dell’anno: le cessioni già eseguite si intendono effettuate nello Stato membro di origine o Stato di residenza del soggetto passivo cedente, mentre quelle effettuate a partire dalla cessione che ha determinato il superamento della predetta soglia si intendono eseguite nello Stato membro di destinazione. Con effetto per tutte le vendite a distanza effettuate nella restante parte dell’anno.

Le stesse regole valgono anche per l’e-commerce del regime forfettario.

E-commerce B2C: novità dal 1° luglio 2021

Dal 1° luglio 2021 cambieranno le regole dell’e-commerce B2C.

Infatti, è in fase di recepimento la nuova disciplina delle vendite a distanza intracomunitarie di beni (articolo 14, paragrafo 4, comma 1, e articolo 14-bis, paragrafo 2, della Direttiva IVA come modificati dalla Direttiva 5 dicembre 2017, n. 2017/2455/UE).

In sintesi, nei rapporti B2C:

  • fino a 10.000 euro l’Iva si applicherà nel paese del cedente;
  • superato tale importo (acquisti totali effettuati da persone fisiche di uno stato membro), si applicano le regole generali con obbligo di aprire una posizione iva nello stato membro.

Su tale ultimo punto, al superamento della suddetta soglia di 10.000 euro, il soggetto passivo potrà decidere di optare per il regime MOSS. Difatti, il regime MOSS viene esteso anche al commercio elettronico indiretto.

Il MOSS evita al fornitore di identificarsi presso ogni Stato Membro di Consumo per effettuare gli adempimenti richiesti (dichiarazioni e versamento).

In pratica, optando per il MOSS, il soggetto passivo trasmette telematicamente, attraverso il Portale elettronico, le dichiarazioni Iva trimestrali ed effettua i versamenti esclusivamente nel proprio Stato membro di identificazione, limitatamente alle operazioni rese a consumatori finali residenti o domiciliati in altri Stati Membri di Consumo.

Le dichiarazioni trimestrali e l’Iva versata acquisite dallo Stato membro di identificazione sono trasmesse ai rispettivi Stati Membri di Consumo mediante una rete di comunicazioni sicura.

La risposta n°255 del 16 aprile: rimborso Iva e-commerce

La risposta n°255 del 16 aprile prende spunto da apposita istanza di interpello.

Nello specifico cui che ha chiesto chiarimenti al Fisco è  un esercente attività di commercio al dettaglio di articoli informatici (videogame, videogiochi e prodotti elettronici) all’interno dell’Ue e opera quasi esclusivamente attraverso vendite online nei confronti di consumatori finali e soggetti passivi Iva.

L’istante, che ha regolarmente versato l’Iva in Italia, ha fatto presente di aver ricevuto dall’amministrazione fiscale straniera un avviso per mancato assolvimento dell’imposta. L’istante riconosce che per le annualità 2015 e 2016 ha superato la soglia di vendite (vedi paragrafo precedente). Come visto sopra, tale circostanza comporta il versamento dell’imposta nel paese di destinazione della merce. Di conseguenza ha predisposto e inviato all’Amministrazione fiscale estera la dichiarazione annuale Iva relativa ai periodi d’imposta 2015 e 2016 (mentre sono tuttora in corso le verifiche sui successivi anni d’imposta).

 Versando l’Iva al predetto Stato e avendola già versata in Italia si è prodotta un’illegittima duplicazione dell’imposta a suo carico.

Detto ciò ha chiesto quale sia il momento in cui sorge il presupposto per la richiesta del rimborso e quale siano le modalità per presentare l’istanza di rimborso allo Stato italiano.

Il parere dell’Agenzia delle entrate

L’Agenzia delle entrate, per rispondere al quesito posto dell’istanza riprende le disposizioni di cui all’art.11-quater del D.L. 35/2005. Normativa già richiama sopra.

Il comma 2 dell’art- 11-quater, consente al contribuente del sito e-commerce, che abbia già corrisposto indebitamente l’IVA in Italia e che sia chiamato a versare l’imposta anche nel Paese membro di destinazione del bene: di attivare il procedimento del c.d. “rimborso anomalo” di cui all’articolo 21 del d.lgs. n. 546 del 1992.

In base al quale

la domanda di restituzione, in mancanza di disposizioni specifiche, non può essere presentata dopo due anni dal pagamento, ovvero, se posteriore, dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione”.

Tale indicazione è stata ribadita nella circolare, Agenzia delle entrate, n° 20/e 2006.

A tal proposito:

  • i due anni decorrono dalla data di notifica dell’atto impositivo da parte della competente autorità estera;
  • la richiesta del contribuente, il rimborso dell’imposta può essere effettuato anche tramite il riconoscimento formale da parte delle Fisco di un credito di pari importo utilizzabile in compensazione (articolo 11-quater Dl n. 35/2005).

Conclusioni

Ai fini della richiesta di rimborso, gli anni peri quali si richiede deve essere oggetto di accertamento da parte dell’autorità estera.

Di conseguenza: con riferimento ai periodi d’imposta già oggetto di accertamento, cioè le annualità 2015 e 2016, l’istante può presentare,  entro il termine di due anni dal ricevimento dell’avviso, istanza di rimborso. Con  il procedimento del “rimborso anomalo” previsto dall’articolo 21 del Dlgs n. 546/1992.

Al contrario, per gli anni non ancora oggetto di accertamento:

  1. non è, invece, ammissibile il ricorso alla dichiarazione integrativa
  2. né al rimborso di cui all’articolo 38 del Dpr n. 602/1973.

Non si può ricorrere alla dichiarazione integrativa, in quanto ‘imposta a debito riportata nelle dichiarazioni annuali presentate dall’istante è conforme alle fatture emesse nei confronti dei cessionari. Fatture con riferimento alle quali, stante il decorso dell’anno, non è consentita l’emissione di note di variazione ex articolo 26 comma 3 del DPR 633/782, decreto IVA.

Tuttavia, una soluzione c’è.

Per gli anni ancora non oggetto di accertamento si può ricorrere all’articolo 30-ter, comma 1, del decreto Iva.

Disposizione in base alla quale:

Il soggetto passivo presenta la domanda di restituzione dell’imposta non dovuta, a pena di decadenza, entro il termine di due anni dalla data del versamento della medesima ovvero, se successivo, dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione”.

Di conseguenza, è ammessa la richiesta di rimborso, i due anni per richiederlo decorrono dal momento in cui l’Iva è stata assolta in Italia.

A tal fine il contribuente dovrà provare che l’Iva andava versata nel Paese di destinazione della merce.

Fermo restando che gli uffici che eseguono i rimborsi possono in ogni caso verificare che l’imposta versata in Italia non era invece dovuta.