L’asseverazione tardiva, in quanto non conforme alle disposizioni normative e di prassi, non consente l’accesso alla detrazione prevista per interventi aventi ad oggetto misure antisismiche (c.d. sismabonus).

Lo ha ribadito l’Agenzia delle Entrate nella Risposta n. 194/E del 26 giugno 2020, in cui la stessa Amministrazione finanziaria ricorda che le linee guida per la classificazione di rischio sismico delle costruzioni e le modalità per l’attestazione, da parte di professionisti abilitati, dell’efficacia degli interventi effettuati, sono state definite con il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 28 febbraio 2017, n.

58, il quale, tra l’altro, stabilisce che, ai fini del beneficio fiscale, il progettista dell’intervento strutturale deve asseverare (secondo il modello contenuto nell’allegato B del decreto stesso) la classe di rischio dell’edificio prima dei lavori e quella conseguibile dopo l’esecuzione dell’intervento progettato.

La tempistica per l’asseverazione

In merito alla tempistica in cui la predetta asseverazione deve essere acquisita, l’art. 3 del medesimo decreto stabilisce che per l’accesso alle detrazioni, occorre che questa sia presentata contestualmente al titolo abilitativo urbanistico. Pertanto, l’Agenzia delle Entrate conferma ancora una volta l’orientamento già espresso nella precedente Circolare n. 13/E del 2019, ossia che “un’asseverazione tardiva, in quanto non conforme alle citate disposizioni, non consente l’accesso alla detrazione”.

Tuttavia, in mancanza di asseverazione o in presenza di asseverazione tardiva, se è vero che il contribuente non godrà del sismabonus potrà, nel rispetto di tutte le altre condizioni previste dalla normativa vigente, fruire della detrazione di cui all’art.16-bis, comma 1, lettera i) del TUIR nella misura attualmente prevista del 50% delle spese sostenute nel limite massimo di spesa di euro 96.000, da utilizzare in 10 quote annuali di pari importo (detrazione per interventi di recupero del patrimonio edilizio).

L’Amministrazione, ribadisce altresì che nel caso di interventi di recupero edilizio che comportino l’accorpamento di più unità abitative o la suddivisione in più immobili di un’unica unità abitativa, per l’individuazione del limite di spesa vanno considerate le unità immobiliari censite in Catasto all’inizio degli interventi edilizi e non quelle risultanti alla fine dei lavori; ciò anche nell’ipotesi in cui l’unità immobiliare oggetto dei lavori non sia ad uso abitativo.