Il sismabonus al 110% spetta anche per lavori iniziati nel 2020 al termine dei quali viene prodotta l’attestazione della congruità delle spese sostenute. Il chiarimento riguarda un contribuente che ha iniziato i lavori ammessi al sismabonus , con i relativi pagamenti, nel 2020 e che ha presentato allo sportello unico del Comune competente, insieme alla segnalazione certificata di inizio attività (Scia), anche l’asseverazione delle classi di rischio sismico, in conformità all’allegato B nel modello descritto dal Dm n. 58/2017. Tale ultima documentazione serve per attestare il passaggio a due classi di rischio inferiore.

Il dubbio del contribuente riguardava la possibilità di beneficiare del sismabonus con l’aliquota del 110% anziché quella ordinaria. L’agenzia delle entrate apre al 110%, subordinandolo alla presentazione dell’attestazione della congruità delle spese a lavori completati.

In sintesi, è questo il chiarimento fornito dall’Agenzia delle entrate con la risposta n° 410 del 16 giugno 2021.

Il Sismabonus: quale documentazione per ottenere l’agevolazione?

Rientrano nel Superbonus 110%, ex art.119 del D.L. 34/2020, decreto Rilancio, anche gli interventi antisismici ordinariamente ammessi al sismabonus, ex art. 16 del D.L. 63/2013.

Nella circolare n° 24/E 2020, l’Agenzia delle entrate ha chiarito che sia ai fini dell’utilizzo diretto in dichiarazione del Superbonus che dell’opzione per la cessione o lo sconto:

i professionisti incaricati della progettazione strutturale, della direzione dei lavori delle strutture e del collaudo statico, secondo le rispettive competenze professionali, iscritti agli ordini o ai collegi professionali di appartenenza, attestano la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.

Inoltre, il soggetto che rilascia il visto di conformità sulla dichiarazione (ad esempio il commercialista) verifica la presenza delle asseverazioni e delle attestazioni rilasciate dai professionisti incaricati. Per il rilascio delle documentazioni, i tecnici abilitati sono tenuti alla stipula di una polizza di assicurazione della responsabilità civile, con massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni e, comunque, non inferiore a 500mila euro.

Da qui, per gli interventi antisismici,  con il decreto 329/2020 (entrato in vigore il 7 agosto 2020 )9 è stato aggiornato il Dm n. 58/2017 del ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti. Il decreto 329/2020 ha modificato l’allegato B, contenente il modello relativo all’asseverazione del progettista. La modifica si è resa necessaria al fine di prevedere anche la dichiarazione relativa alla congruità delle spese, prevista dall’articolo 119 del decreto “Rilancio”.

La risposta n° 410 del 16 giugno: il parere dell’Agenzia delle entrate

La risposta n° 410 riguarda proprio la documentazione da presentare per ottenere il sismabonus con l’aliquota del 110%.

Nello specifico, la questione affrontata riguarda un contribuente che ha iniziato i lavori ammessi al sismabonus, con i relativi pagamenti nel 2020 e che ha presentato allo sportello unico del Comune competente, insieme alla segnalazione certificata di inizio attività (Scia), anche l’asseverazione delle classi di rischio sismico. In conformità all’allegato B nel modello descritto dal Dm n. 58/2017. Tuttavia l’allegato B presentato al Comune non è quello in versione aggiornata ma quello che non contiene il riferimento all’attestazione congruità delle spese.

Da qui, il contribuente ha chiesto all’Agenzia delle entrate se in mancanza di tale attestazione possa comunque usufruire del superbonus al 110%.

L’Agenzia delle entrate da parere positivo a condizione che entro la fine dei lavori produca anche l’attestazione della congruità delle spese.

Inoltre, in presenza di interventi antisismici per i quali è possibile beneficiare del 110%, il contribuente potrà fruire esclusivamente del Superbonus, mentre la disciplina “ordinaria” del Sismabonus, di cui all’articolo 16 del Dl n. 63/2013, può applicarsi in tutti gli altri casi esclusi dall’agevolazione potenziata Superbonus.