Buongiorno c’è un rudere nel paese dove hanno casa i miei genitori che si trova in una posizione molto suggestiva. Se lo comprassi e restaurassi ex novo (è inabitabile ora e vanno fatti lavori di messa in sicurezza e/o parziale demolizione e ricostruzione) adibendolo a prima casa. Premetto che devo ancora avere la perizia di un tecnico ma mi chiedevo: secondo lei ho diritto al Sisma Bonus? In caso affermativo sarebbe dell’85% o, con la nuova legge, potrei ottenere il 110% in detrazione o cedere il credito e fare i lavori gratis?

Alla notizia del bonus 110% molti potrebbero aver pensato alla convenienza di comprare un rudere e metterlo in sicurezza.

E’ possibile approfittare del prezzo al mq più basso per poi fare i lavori (gratis magari usufruendo del bonus 110?). Ci dono dei “ma” da considerare. Vediamo che cosa sapere e le condizioni.

Bonus 110 anche su ruderi ed edifici inagibili?

Partiamo dalla definizione: il rudere è un fabbricato diruto e, come tale, inabitabile (unità collabente in stato di degrado). Al catasto saranno classificati nella categoria F2 (immobili senza rendita). Per ovvi motivi dunque non potrebbe essere l’abitazione principale quando si avviano i lavori. Questo escluderebbe i ruderi dall’ecobonus 110%. Se sarà esteso anche alle seconde case ci potrebbero essere dei margini per il Sisma bonus potenziato. Ad ogni modo aggiornamenti ufficiali rispetto a tutti questi dubbi si potranno avere solo con la pubblicazione della legge.

Recuperare un rudere: quali bonus e detrazioni?

Ad oggi dunque è prematuro parlare della possibilità di chiedere il bonus 110% per i lavori in un rudere (ipotesi prospettabile comunque al massimo per il sisma bonus). In linea generale, facendo riferimento ad eco e sismabonus com’erano prima delle ultime novità, precisiamo che:

  • per il Sismabonus deve trattarsi di recupero e non di nuova costruzione (no aumento della volumetria). Le percentuali possono essere dell’80 o dell’85% (dipende se c’è passaggio ad una o più classi di rischio);
  • per l’Ecobonus è necessario la presenza al catasto (categoria F2) e di un impianto di riscaldamento pre esistente.

Attenzione anche alla definizione di impianto di riscaldamento atto a far riconoscere l’ecobonus.

L’Enea chiarisce che “non  sono considerati impianti termici quali stufe, caminetti, apparecchi per il riscaldamento localizzato a energia radiante; tali apparecchi, se fissi, sono tuttavia assimilati gli impianti termici quando la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio della singola unità immobiliare è maggiore o uguale a 5 KW. Non sono considerati impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio delle singole unità immobiliari ad uso residenziale e assimilate”.

Per approfondire i requisiti degli immobili per il bonus 110% e avere approfondimenti sui casi particolari leggi anche:

Il bonus 110% si può chiedere se l’immobile si trova all’estero?

 

 

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