«Buongiorno io ho aderito alla rottamazione ter non sapendo del saldo e stralcio e non sono arrivata in tempo per poter annullare la pratica della rottamazione. Visto che la proroga è fino al 31/07 non posso aderire adesso al saldo e stralcio e annullare la precedente?».

Con il Decreto Legge n. 34/2019 cosiddetto “decreto Crescita”, convertito con modificazioni dalla Legge n. 58/2019, vengono prorogati i termini di adesione alla cosiddetta “pace fiscale” (Rottamazione ter e Saldo e Stralcio) fino al 31 luglio.

Rottamazione ter

L’articolo 3 del Decreto Legge n.

119/2018 ha introdotto la Definizione agevolata 2018 (cosiddetta “rottamazione-ter”) grazie alla quale, tutti coloro che hanno uno o più debiti con Agenzia delle entrate-Riscossione nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2017, potranno regolare le loro posizioni debitorie nei confronti dello stato.

In particolare, viene concessa la possibilità di estinguere i propri debiti iscritti a ruolo, contenuti nelle cartelle di pagamento, versando soltanto le somme dovute senza sanzioni o interessi di mora maturati.

È previsto, inoltre, il pagamento di tutte le somme maturate a favore dell’Agente della riscossione a titolo di aggio, le spese delle procedure esecutive e diritti di notifica.

Il debito dovrà essere rimborsato in un’unica soluzione, entro il 31 luglio 2019 oppure attraverso un pagamento rateizzato.

Saldo e stralcio

La Legge n. 145/2018 ha introdotto il “Saldo e stralcio” delle cartelle.

Essa consiste in una riduzione dei debiti dei contribuenti, che si trovino in difficoltà economiche, nei confronti dello stato.

L’agevolazione riguarda solo le persone fisiche e alcune tipologie di debiti riferiti a carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017 in particolare, omessi versamenti dovuti in autoliquidazione, in base alle dichiarazioni annuali, e quelli derivanti dai contributi previdenziali dovuti dagli iscritti alle casse professionali o alle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi Inps.

L’agenzia delle entrate, inoltre, chiarisce che:

«Per i carichi derivanti dall’omesso versamento dei contributi dovuti dagli iscritti alle casse previdenziali professionali, l’applicabilità al saldo e stralcio è subordinata all’approvazione di un’apposita delibera che ciascuna Cassa dovrà pubblicare, sul proprio sito internet istituzionale, entro il 16 settembre 2019, dandone altresì comunicazione, entro la stessa data, all’Agente della riscossione mediante posta elettronica certificata».

Possono fare richiesta, entro il 31 luglio 2019, le persone fisiche:

  • Con ISEE, riferito al proprio nucleo familiare, che non supera 20 mila euro;
  • Se, alla data di presentazione della dichiarazione di adesione, risulta già presentata la procedura di liquidazione di cui all’art. 14-ter della legge del 27/1/2012, n. 3.

Inoltre il saldo e stralcio prevede l’annullamento delle sanzioni e degli interessi di mora maturati.

E’ possibile aderire al saldo e stralcio se si è già fatta richiesta di “rottamazione ter”?

Secondo l’agenzia delle entrate:

«La riapertura riguarda solo i debiti non ricompresi nelle dichiarazioni di adesione al “Saldo e stralcio” o alla “rottamazione-ter” presentate entro lo scorso 30 aprile.

In base a quanto previsto dal “decreto Crescita”, è ancora possibile aderire al “Saldo e stralcio” esclusivamente per i debiti che non siano stati inseriti in una precedente domanda di adesione alla “rottamazione-ter” o al “Saldo e stralcio”, presentata entro lo scorso 30 aprile 2019».

 

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