A breve presenterò il 730; nel 2019 ho sostenuto spese sia per il servizio di trasporto scolastico sia per l’abbonamento al trasporto pubblico locale. Spese sostenute per mio figlio a carico.

 

E’ possibile scaricare dalle tasse entrambe le spese?

La detrazione per il servizio di trasporto scolastico

Sono detraibili nella misura del 19 per cento le spese di istruzione scolastica. La detrazione spetta per la frequenza di scuole:

 

  • dell’infanzia (scuole materne);
  • primarie e scuole secondarie di primo grado (scuole elementari e medie);
  • secondarie di secondo grado (scuola superiore).

 

Sia statali sia paritarie private e degli enti locali.

 

Tra le spese ammesse alla detrazione rientrano, in quanto connesse alla frequenza scolastica, quale ad esempio la spesa sostenuta per il servizio si trasporto scolastico.

 

Difatti, come da circolare, Agenzia delle entrate, n° 19/e 2020, sono detraibili le spese sostenute dal 1° gennaio 2018 per il servizio di trasporto scolastico:

 

  • anche se reso per il tramite del comune o di altri soggetti terzi rispetto alla scuola e
  • anche se non è stato deliberato dagli organi d’istituto.

 

Tale apertura è dovuta al fatto che, a partire dal 1° gennaio 2018, è possibile detrarre le spese sostenute per l’acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale.

 

La detrazione per le spese di frequenza in parola, è calcolata su un importo massimo di euro 800 per l’anno 2019 per alunno o studente, da ripartire tra gli aventi diritto (i genitori che hanno il figlio a carico).

Le detrazioni per l’abbonamento al trasporto pubblico

Tra le spese scaricabili dalle tasse al 19% rientrano anche quelle sostenute per l’acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale.

 

Cosa si intende per servizio di trasporto pubblico locale, regionale o interregionale? 

 

Per servizi di trasporto pubblico locale, regionale o interregionale devono intendersi quelli aventi ad oggetto trasporto di persone, ad accesso generalizzato, resi da enti pubblici ovvero da soggetti privati affidatari del servizio pubblico.

Sulla base di specifiche concessioni o autorizzazioni da parte di soggetti pubblici.

 

Ad ogni modo, la detrazione, che spetta anche se le spese sono sostenute nell’interesse dei familiari fiscalmente a carico  è:

  • calcolata su un importo complessivamente non superiore a 250 euro,
  • limite riferito  cumulativamente alle spese sostenute dal contribuente per l’abbonamento proprio e dei familiari a carico.

 

Dunque, anche se in totale pago per uno o più abbonamenti un importo superiore a 250 euro, l’ammontare di spesa detraibile non può essere superiore a 250 euro.

 

In applicazione del principio di cassa, la detrazione è calcolata sulla spesa sostenuta nel 2019 per l’acquisto dell’abbonamento, indipendentemente dal periodo di validità dello stesso (es. abbonamento acquistato nel mese di dicembre 2019 con validità dal 1° gennaio 2020 – 30 giugno 2020). Indicazioni contenute nella già citata, circolare n° 19/e 2020.

 

La detrazione non è riconosciuta per le spese sostenute per l’acquisto:

  • di titoli di viaggio che abbiano una durata oraria, anche se superiore a quella giornaliera;
  • delle cosiddette carte di trasporto integrate che includono anche servizi ulteriori rispetto a quelli di trasporto.

 

Si pensi, ad esempio, alle carte turistiche che oltre all’utilizzo dei mezzi di trasporto pubblici consentono l’ingresso a musei o spettacoli.

Cumulo tra le due detrazioni

La detrazione delle spese sostenute per il trasporto scolastico, è cumulabile con quella spettante per l’acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto locale, regionale e interregionale.

 

Pertanto, ad esempio, un genitore che ha sostenuto la spesa per il servizio di trasporto scolastico per un figlio e che abbia acquistato, anche per lo stesso figlio, l’abbonamento al servizio di trasporto locale potrà fruire di entrambe le detrazioni, ricorrendone i relativi presupposti.

Rimane sempre fermo il principio generale che sulla stessa spesa non possono operare più detrazioni.