Cosa accade se durante il giudizio di divorzio o di separazione uno dei membri della coppia dovesse morire? La risposta a questo quesito è stata data da una recente sentenza della Corte di Cassazione, la numero 26489 dell’8 novembre 2017, con la quale i giudici cercano di fare chiarezza sulla questione.

Già il codice di procedura civile stabilisce che alla morte di una delle due parti in causa il processo si interrompe e può proseguire soltanto nel caso sia riassunto nei confronti degli eredi.

Secondo la Cassazione, però, la morte di uno dei due coniugi durante la causa di separazione o divorzio porta alla cessazione della materia del contendere poiché viene meno la ragione del protrarsi della lite e ogni interesse ad ottenere la dichiarazione cessa poiché non vi è più alcun interesse ad ottenere la cessazione del matrimonio (determinata già dalla morte) o dell’ottenimento dell’assegno di mantenimento. Con la morte di uno dei due coniugi con la causa di separazione o di divorzio in corso, infatti, l’altro è ancora legalmente sposato e, quindi, a tutti gli effetti suo erede e concorre insieme ai figli all’eredità potendo tra l’altro concorrere anche alla rivendicazione delle pensione di reversibilità oltre che alla divisione del patrimonio.

L’unica eccezione a questa regola è quella in cui la separazione avvenga con addebito: se l’ex coniuge ha ottenuto l’addebito nel corso della separazione, essendo quindi ritenuto responsabile della rottura del matrimonio, non può aver parte alla divisione dell’eredità del coniuge deceduto.