Se due genitori, sposati o meno, vedono venire  meno la possibilità di convivenza la separazione è inevitabile. Quando però due genitori decidono di vivere separati, devono stabilire regole sull’affidamento dei figli nati dalla coppia, sul loro mantenimento e sulla loro residenza.

Entrambi i genitori sono tenuti al mantenimento dei figli in proporzione alla propria capacità reddituale. Uno dei due genitori viene onerato dela residenza con i figli mentre l’altro sarà tenuto al versamento del mantenimento mensile in favore dell’altro genitore nell’interesse dei figli minori.

La misura dell’impoto daversare mensilmente può essere  stabilita di comune accordo tra i genitori o su provvedimento del giudice in caso non si trovasse un accordo tra le parti. L’ammontare del mantenimento deve essere calcolato tenendo conto del reddito dei genitori ma anche dalle esigenze degli stessi minori.

Si ricorda, in questo contesto, che se il genitore tenuto al mantenimento non avesse i mezzi per versarlo la legge prevede che al suo posto lo facciano i nonni.

Nel momento che una coppia si separa ci sono delle conseguenze economiche di cui i figli devono risentire il meno possibile.

Il genitore presso il quale vivrà la prole e a cui, quindi, sarà affidata, è il genitore prevalente. L’altro genitore non dovrà, però, essere in nessun caso impedito nel suo rapporto con la prole ma il genitore prevalente avrà diritto all’assegno di mantenimento e all’assegnazione della casa coniugale. Nella maggioranza dei casi il genitore prevalente è la madre anche se nulla vieta che per il bene dei figli stessi vengano affidati alla figura paterna se ritenuta più idonea.

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