Redditi di cittadinanza e assegno unico temporaneo. L’assegno temporaneo per i figli minori AT, è riconosciuto d’ufficio ai nuclei familiari percettori del reddito di cittadinanza, RdC. Difatti, come chiarito dallo stesso istituto di previdenza, l’INPS è tenuto a riconoscere, congiuntamente e con le modalità di erogazione del RdC, una quota supplementare di beneficio economico riferita all’Assegno temporaneo. Cosiddetta integrazione RdC.

La misura complessiva è determinata sottraendo dall’importo teorico spettante dell’Assegno temporaneo la quota di RdC relativa ai figli minori che fanno parte del nucleo familiare, calcolata sulla base della nota scala di equivalenza.

L’Assegno temporaneo non rileva per la determinazione del reddito familiare ai fini RdC. Conseguentemente, anche l’integrazione RdC, in quanto corrisposta a titolo di Assegno temporaneo, non rileva ai medesimi fini.

Su questi e su altri aspetti l’INPS ha fornito alcuni specifici chiarimenti con la circolare n° 3669 del 27 ottobre 2021.

I chiarimenti dell’INPS: Reddito di cittadinanze e assegno unico temporaneo

Nella circolare 3669, in primis, l’INPS ha chiarito come devono essere combinati i requisiti richiesti ai fini dell’accesso all’Assegno temporaneo (AT) e, conseguentemente, all’integrazione RdC.

Nello specifico:

  • i requisiti relativi alla residenza e al soggiorno previsti per l’Assegno temporaneo risultano assorbiti dai requisiti più restrittivi previsti per il RdC  per i quali la legge prevede controlli specifici;
  • il requisito relativo alla soggezione al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia risulta già verificato, in quanto i beneficiari di RdC sono tenuti al possesso della residenza in Italia e, pertanto, sono sottoposti al pagamento dell’IRPEF in Italia.

L’articolo 1, comma 1, lettera a), n. 3), del citato decreto-legge n. 79/2021, prevede inoltre, quale requisito di attribuzione dell’Assegno temporaneo, che i figli minori siano fiscalmente a carico del/dei genitore/i presenti nel nucleo.

A tal proposito, l’INPS effettua la verifica sul carico fiscale dei minori presenti nel nucleo sulla base dei dati dichiarati nella DSU di riferimento e di quelli a disposizione negli altri archivi dell’INPS.

Procedendo alla decadenza dall’integrazione RdC qualora il requisito venga meno in corso di godimento dell’Assegno temporaneo.

Il riconoscimento dell’assegno unico per i percettori del reddito di cittadinanza

I percettori di RdC, in possesso dei requisiti per l’accesso all’Assegno temporaneo, non devono fare richiesta all’INPS per il riconoscimento di tale beneficio.

Infatti, l’assegno è riconosciuto dall’INPS d’ufficio.

Sono ricompresi nella platea dell’integrazione RdC tutti i nuclei percettori di RdC nei quali siano contestualmente presenti i due genitori con uno o più figli minori a carico (contrassegnati in DSU con la lettera “F”).

Nella circolare è specificato che gli esiti delle integrazioni RdC saranno consultabili sul sito www.inps.it. Nell’ambito della procedura “Reddito di Cittadinanza / Pensione di Cittadinanza” nella sezione “Lista domande ed esiti”, all’interno del dettaglio degli esiti delle singole domande interessate.