Se oggi aderisco alla rottamazione per tutte le cartelle che ho in piedi ma poi non riesco a pagare le scadenze posso fare una dilazione di pagamento senza usufruire delle agevolazioni della rottamazione? Grazie.

Purtroppo la normativa è molto chiara, se non si paga una rata o si paga in ritardo, si perdono le agevolazioni della Rottamazione ed è possibile aderire alla rateizzazione solo in alcuni casi. Per l’adesione alla rateizzazione, consigliamo di leggere: Rate Rottamazione non pagate, alternativa rateizzazione fino a 72 rate e oltre

Rottamazione cartelle esattoriali: rate non pagate

Come più volte chiarito, l’Agenzia delle Entrate – Riscossione ha pubblicato sul suo portale le informazioni su cosa accade in caso di mancato, insufficiente o tardivo pagamento delle rate successive alla prima:

  • si perdono gli effetti della Definizione agevolata e l’Agenzia delle entrate-Riscossione, come previsto dalla legge, dovrà riprendere le procedure di riscossione;
  • è preclusa la possibilità di ottenere nuovi provvedimenti di dilazione salvo che per le cartelle e gli avvisi notificati da meno di 60 giorni dalla data di presentazione della dichiarazione di adesione alla definizione agevolata;
  • i precedenti pagamenti sono considerati a titolo di acconto sugli importi complessivamente dovuti.

Quindi anche il solo mancato pagamento di una rata, fa venir meno il beneficio della definizione agevolata.

Rinuncia all’adesione definizione agevolata, per aderire alla rateizzazione

In un quesito posto dai commercialisti di Roma (Odec) ad Equitalia, sulla rinuncia dell’adesione sulla prima rottamazione, se non si ha intenzione di pagare le rate, ha risposto che: “dopo la presentazione della dichiarazione di adesione, è possibile rinunciare alla definizione agevolata, producendo, inderogabilmente, entro il 31 marzo 2017, un’apposita dichiarazione; decorso tale termine il contribuente non può più rinunciare alla dichiarazione di adesione precedentemente presentata. A seguito del mancato pagamento della prima o dell’unica rata della definizione sarà revocata la sospensione ed il contribuente potrà riprendere il pagamento delle rate della dilazione precedentemente concessa”.

Quindi se la rinuncia era prevista per la prima definizione agevolata, nel termine ultimo del 31 marzo 2017, si avvalora la tesi che è possibile anche per la rottamazione bis, con la revoca entro il 15 maggio, ultimo giorno per presentare l’adesione. Se si rinuncia all’adesione della rottamazione è possibile avvalersi della rateizzazione delle cartelle esattoriali dovute.

Per tutte le informazioni, consigliamo di leggere: Rottamazione cartelle esattoriali, le ultime FAQ aggiornate

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