Il MIUR ha fornito interessanti indicazioni in merito ai lavoratori fragili, ovvero a quella platea di lavoratori immunodepressi, malati oncologici o disabili.

Questa platea di lavoratori fragili impiegati nel settore scolastico può richiedere la sorveglianza sanitaria e ottenere mansioni diverse.

La Circolare interministeriale del ministero della Salute e del ministero del Lavoro n. 13 del 4 settembre scorso fornisce interessanti dettagli in merito ai lavoratori fragili impiegati nel settore scolastico.

La nota del MIUR richiama in incipit la Circolare interministeriale del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e del Ministero della Salute 4 settembre 2020, n.

13, che costituisce il necessario presupposto e richiama il Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del 24 aprile 2020.

Lavoratori fragili: chi sono?

A fornire la definizione di “lavoratori fragili” è il Ministero del Lavoro che chiarisce che non basta l’età per rientrare in questa platea di lavoratori, ma è necessario considerare la presenza di patologie preesistenti.

“Il concetto di fragilità va dunque individuato in quelle condizioni dello stato di salute del lavoratore/lavoratrice rispetto alle patologie preesistenti che potrebbero determinare, in caso di infezione, un esito più grave o infausto e può evolversi sulla base di nuove conoscenze scientifiche, sia di tipo epidemiologico sia di tipo clinico”.

A questi lavoratori va garantita la possibilità di richiedere di attivare misure di sorveglianza sanitaria in ragione del rischio connesso all’esposizione al Covid-19.

Lavoratori fragili della scuola: quali diritti hanno?

La sorveglianza sanitaria deve essere richiesta dallo stesso lavoratore fragile della scuola al proprio dirigente scolastico e starà poi al medico competente valutare la documentazione clinica in possesso del soggetto istante.

Nel caso di personale docente la procedura potrà avere esiti diversi ovvero nel caso del personale docente:

  • l’idoneità con prescrizioni, laddove l’autorità sanitaria stabilisca che il dipendente possa continuare a svolgere il proprio lavoro con l’ausilio di particolari dispositivi di protezione individuale;
  • l’idoneità;
  • l’inidoneità temporanea del lavoratore fragile a causa del contagio.

Il caso di inidoneità temporanea del lavoratore fragile non è previsto per i docenti assunti con contratto a tempo determinato.

Tali previsioni normative sono valide anche per il Personale ATA e per i Dirigenti scolastici, oltre che per gli assistenti amministrativi o tecnici, che possono espletare le proprie mansioni in smart working.

I collaboratori scolastici espletano le proprie mansioni in presenza.