Con la risposta n. 303 del 2 settembre 2020: “Articolo 11, comma 1, lett.a), legge 27 luglio 2000, n.212- Opere d’arte – Applicabilità aliquota IVA del 10 per cento di cui al n. 127-septiesdecies) della Tabella A, Parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633”, l’Agenzia delle Entrate chiarisce quali sono le condizioni per poter applicare l’Iva agevolata al 10% alle cessioni, da parte degli autori e dei loro eredi o legatari, degli oggetti d’arte.

Il quesito del contribuente

L’istante, titolare della ditta individuale e scultore, progetta, con l’utilizzo del computer e mediante software tridimensionali, sculture figurative originali che successivamente procede a stampare con l’utilizzo di stampanti 3D.

In seguito alla stampa 3D, ottiene delle sculture “grezze” che a volte provvede a stuccare, lisciare o sottoporre ad altre lavorazioni artigianali post-produzione.

Le sculture sono vendute quali pezzi unici o in serie limitate di 50 o 200 pezzi per colore, direttamente al cliente finale privato, principalmente online, sia sul proprio sito che si siti specializzati di terzi.

L’Istante chiede se alle cessioni delle sculture così realizzate possa applicarsi l’aliquota IVA del 10 per cento.

Sculture 3d: non è arte, si applica l’Iva ordinaria

L’Agenzia delle Entrate risponde all’interpello del contribuente con esito negativo e spiega che il numero 127-septiesdecies) della Tabella A, Parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 prevede l’applicazione dell’aliquota IVA ridotta del 10 per cento alle cessioni, da parte degli autori e dei loro eredi o legatari, degli oggetti d’arte individuati dalla Tabella, allegata al decreto legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni dalla legge 22 marzo 1995, n. 85.

La menzionata Tabella considera «Oggetti d’arte», le «opere originali dell’arte statuaria o dell’arte scultoria, di qualsiasi materia, purchè siano eseguite interamente dall’artista; fusioni di sculture a tiratura limitata ad otto esemplari, controllata dall’artista o dagli aventi diritto; a titolo eccezionale in casi determinati dagli Stati membri, per fusioni di sculture antecedenti il 1° gennaio 1989, è possibile superare il limite degli otto esemplari».

Nel caso del contribuente l’intervento manuale risulta meramente residuale in quanto le opere vengono realizzate, in tutto o in parte, attraverso l’utilizzo di procedimenti e attrezzi meccanici, quali stampanti 3D.

Anche la realizzazione di molteplici pezzi della stessa creazione (50 o 200 pezzi) contrasta con quanto previsto dalla normativa sopra menzionata. la “tiratura limitata”, prevista dalla Tabella, ammette un numero di sculture massimo di otto esemplari solo in caso di fusioni di sculture.

In conclusione, non sembrano ricorrere le condizioni richieste per l’applicazione dell’aliquota IVA agevolata. Si ritiene pertanto che le cessioni degli oggetti prodotti del contribuente siano soggette all’aliquota IVA ordinaria.

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