Lo scorso mese di giugno, nel nostro Paese si son tenute le elezioni amministrative ed il referendum sulla riforma giudiziaria. L’election day 2022, tuttavia, non ha portato risultati confortanti. Lo svolgimento ha visto coinvolti numerosi scrutatori. Per tale attività essi hanno ricevuto un compenso. Ci è stato, quindi, chiesto quale sia il corretto trattamento fiscale della somma percepita dallo scrutatore elettorale.

Deve essere riportata in dichiarazione redditi? E’ soggetta a ritenuta d’imposta?

Facciamo chiarezza in questo articolo.

Ufficio elettorale “centrale” e “di sezione”

In primo luogo occorre distinguere tra ufficio elettorale centrate e ufficio elettorale di sezione.

In particolare:

  • compongono l’ufficio elettorale centrale
    • un giudice (con funzione di Presidente)
    • cittadini iscritti in apposito albo
  • l’ufficio elettorale di sezione si compone di
    • un Presidente di sezione
    • scrutatori
    • segretario.

Il compito dell’elettorato centrale è quello di riassumere i voti scrutinati dagli uffici elettorali di sezione. Provvede anche alle rettifiche di eventuali errori commessi dagli uffici elettorali di sezione.

Aspetti fiscale del compenso scrutatore elettorale

Dopo la doverosa distinzione, il trattamento fiscale del compenso scrutatori è trattato dall’Agenzia delle Entrate nella Risoluzione n. 150/E del 2008.

Qui è precisato che gli onorari corrisposti ai componenti dell’ufficio elettorale di sezione, costituiscono rimborso spese fisso forfettario. Come tali:

  • non sono assoggettabili a ritenuta o imposte
  • non concorrono alla formazione della base imponibile fiscale.

Essi, dunque, non sono da riportare in dichiarazione redditi.

Sono, invece, da considerare compensi quelli percepiti dai componenti dell’elettorato centrale. Per essi l’ammontare varia a seconda dei giorni impegnati. Più giorni si lavora più si percepisce. Quindi, sono assoggettabili a ordinario trattamento IRPEF.