Nel passaggio dalla scontino fiscale allo scontrino elettronico, è lecito chiedersi se quest’ultimo possa avere validità fiscale ai fini delle detrazioni e deduzione delle spese da riportare in dichiarazione dei redditi.  Si pensi ad esempio al bonus mobili.

 

La risposta può essere affermativa se nello scontrino elettronico vengono inserite altre informazioni rispetto a quelle ordinariamente riportate.

 

Noi di investire oggi ti spieghiamo come far valere il documento commerciale anche per detrarre o dedurre la spesa sostenuta, senza incorrere in sanzioni da parte dell’Agenzia delle entrate.

La trasmissione telematica dei corrispettivi: dallo scontrino al documento commerciale

Il documento commerciale ha preso il posto dello scontrino fiscale.

 

Ciò è avvenuto con la previsione dell’obbligo di memorizzazione giornaliera e trasmissione dei corrispettivi giornalieri, ex art.2 del D.lgs 127/2015.

 

L’esercente effettua l’operazione di vendita di beni o servizi e rilascia il documento commerciale (scontrino elettronico). A chiusura di giornata trasmette i dati dei corrispettivi giornalieri all’Agenzia delle entrate.

 

L’Agenzia delle entrate ha dunque contezza degli affari posti in essere dall’esercente al dettaglio.

 

La memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi sostituiscono le modalità di assolvimento dell’obbligo di certificazione fiscale degli stessi mediante scontrino o ricevuta fiscale. Fermo restando l’obbligo di emissione della fattura su richiesta del cliente.

 

Alcune novità sulla trasmissione telematica dei corrispettivi e sulle sanzioni potrebbero arrivare con la Legge di bilancio 2021.

Scontrino elettronico: la validità fiscale e la detrazione delle spese

E possibile affermare che il documento commerciale non ha valenza fiscale ammenochè nel documento non inseriamo altri informazioni specifiche.

Infatti, come da D.M. del Ministero dell’economia e delle Finanze del 7 dicembre 2016, il documento commerciale,

 

può acquisire validità anche ai fini fiscali se contiene, oltre alle informazioni minime (art.2 comma 1 dello stesso decreto), anche:

 

  • il codice fiscale o
  • il numero di partita IVA dell’acquirente.

 

Detto ciò, lo scontrino elettronico valido ai fini fiscali e’ considerato idoneo ai seguenti fini:

  1. deduzione delle spese sostenute per gli acquisti di beni e di servizi agli effetti dell’applicazione delle imposte sui redditi;
  2. deduzione e detrazione spese rilevanti ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche;
  3. applicazione dell’art.
    21, comma 4, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 (fatturazione differita).

Attenzione, c’è un momento preciso entro il quale poter assegnare valore fiscale al documento commerciale.

 

Infatti, l’emissione del documento commerciale valido ai fini fiscali è obbligatoria se è richiesta dall’acquirente non oltre il momento di effettuazione dell’operazione.

Scontrino elettronico e detrazioni spese: il caso del bonus mobili

Un esempio abbastanza frequente sulla validità fiscale dello scontrino elettronico, può essere fatto con il bonus mobili.

 

La detrazione per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici pari al 50% su una spesa massima di 10.000. Acquisto che deve essere collegato all’effettuazione di lavori di ristrutturazione, ex art.16-bis del DPR 917/86, TUIR.

 

Ai fini della detrazione in parola è necessario che nello scontrino elettronico sia riportato:

 

  • il codice fiscale dell’acquirente e
  • la natura, qualità e quantità dei beni acquistati.

 

Attenzione, come riportato nella Guida dell’Agenzia delle entrate, se manca il codice fiscale, la detrazione è comunque ammessa. Se nello scontrino  è indicata natura, qualità e quantità dei beni acquistati e se esso è riconducibile al contribuente titolare della carta in base alla corrispondenza con i dati del pagamento (esercente, importo, data e ora).