I gestori di locali serali aperti al pubblico quali pub, ristoranti, tavole calde ecc, con frequenza si trovano a gestire la chiusura di cassa dopo la mezzanotte; l’Agenzia delle entrate ha ammesso la possibilità di emettere lo scontrino di chiusura giornaliera al termine dell’effettivo svolgimento dell’attività, quindi anche oltre la mezzanotte. Tuttavia però, tale indicazione sembra di difficile applicazione nell’utilizzo del registratore telematico tramite il quale è rispettato l’obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi.

 

Difatti, il Fisco, consiglia di effettuare una prima chiusura di cassa entro le ore 24 del giorno di apertura.

L’obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi

L’art.

2 del D.Lgs 127/2015 ha introdotto l’obbligo di memorizzazione elettronica dei corrispettivi per il commercio al dettaglio. Specifiche  previsioni di esonero dall’obbligo, sono state individuate dal D.M. 10 maggio 2019 e D.M. 24 dicembre 2019.

 

Lo scontrino è sostituito dal c.d documento commerciale che non ha valenza fiscale, salvo l’inserimento del codice fiscale del cliente.

 

I dati delle operazioni giornaliere sono trasmessi all’Agenzia delle entrate all’atto della chiusura di cassa per il tramite del registratore telematico.

 

L’obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi opera:

  • dal 1° gennaio 2020 per i soggetti con un volume d’affari non superiore a 400.000 €;
  • già dal 1° luglio 2019 per coloro che presentavano un volume d’affari superiore.

Si considera  il volume d’affari  complessivo 2018 e non quello relativo a una o più tra le varie attività svolte dallo stesso soggetto passivo.

 

Il D.L. 34/2020, c.d. decreto rilancio, ha prorogato  fino al 1° gennaio 2021 il periodo di moratoria delle sanzioni.Sono interessati i soggetti con obbligo di trasmissione telematica in essere dal 1° gennaio 2020.

 

Nel periodo di moratoria delle sanzioni:

  • gli esercenti non ancora dotati di registratore telematico, devono continuare ad emettere scontrino o ricevuta fiscale,
  • salvo emissione della fattura  richiesta del cliente.

Inoltre, rimane in essere  l’obbligo di tenuta del registro dei corrispettivi di cui all’articolo 24 del d.

P.R. 26 ottobre 1972, n. 633. Fino alla messa in uso del registratore telematico.

 

Difatti, le sanzioni non si applicano :

  • ove la trasmissione telematica sia effettuata entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione;
  • fermi restando i termini di liquidazione dell’imposta sul valore aggiunto.

Si applicano le indicazioni fornite con il provvedimento, Agenzia delle entrate, del 4 luglio 2019.

Gli scontrini emessi dopo la mezzanotte

Al momento della chiusura giornaliera:

  • mediante l’elaborazione dei dati contenuti nella memoria permanente di riepilogo,
  • il Registratore Telematico o Server RT genera un file xml.

Tale file è inviato all’Agenzia delle entrate.

 

Cosa succede se l’attività svolta comporta la chiusura di cassa oltre la mezzanotte?

 

Si pensi a locali quali pub, ristoranti, tavole calde ecc.

 

Le specifiche tecniche adottate per la trasmissione dei corrispettivi prevedono che:

 

I dati dei corrispettivi trasmessi si considereranno riferiti alla data riportata nel campo <DataOraRilevazione> dell’allegato “Allegato – Tipi Dati per i Corrispettivi– (versione 7 – giugno 2020)”. In caso di chiusura di cassa oltre le ore 24 del giorno di apertura, al fine di una corretta imputazione dei dati dei corrispettivi e liquidazione IVA – soprattutto con riferimento ai giorni a cavallo del periodo di liquidazione – sarà quindi utile effettuare una prima chiusura di cassa entro le ore 24 del giorno di apertura”.

 

Chiusura di cassa dopo la mezzanotte: le indicazioni dell’Agenzia delle entrate

Circa la possibilità di una chiusura giornaliera oltre la mezzanotte,  l’Agenzia delle entrate, seppur in riferimento allo scontrino fiscale, aveva fornito specifici chiarimenti. Si veda la circolare, n°12/e 2016.

 

L’art. 1, comma 4, del D.P.R. 30 dicembre 1999, n. 544, dispone: “al termine di ogni giorno di attività è emesso dall’apparecchio misuratore fiscale un documento riepilogativo giornaliero degli incassi.

Per gli esercizi la cui attività si protrae oltre le ore ventiquattro, il documento riepilogativo è emesso al termine dell’effettivo svolgimento dell’attività con riferimento alla data di inizio dell’evento”.

 

Tale norma, permette agli esercenti attività di intrattenimento e spettacolo (si pensi alle discoteche) con attività protratta oltre la mezzanotte:

  • di emettere lo scontrino di chiusura giornaliera “al termine dell’effettivo svolgimento dell’attività”,
  • con riferimento alla data di inizio dell’evento (quindi anche oltre la mezzanotte).

Per tali attività è dunque ammesso fare la chiusura giornaliera oltre la mezzanotte ossia al termine effettivo dell’attività giornaliera.

 

Nella circolare sopra citata, il Fisco ha esteso tale indicazione operativa anche  esercizi commerciali con attività protratta oltre la mezzanotte.

 

Difatti, bar ristoranti ecc possono effettuare la chiusura di cassa dopo la mezzanotte, pertanto:

  • possono effettuare la chiusura di cassa anziché entro le 24 di ciascun giorno,
  • al termine di effettivo svolgimento dell’attività,

con riferimento alla data di inizio della giornata.

 

Ad esempio, il corrispettivo incassato dopo le 24 di un giovedì potrà essere imputato allo stesso giorno e non a venerdì.

 

Tuttavia, le indicazioni operative qui analizzate possono andare in contrasto con quanto evidenziato nelle specifiche tecniche.

 

Difatti, le specifiche tecniche parlano di una prima chiusura di cassa entro le 24, mal conciliandosi con le indicazioni operative di cui alla circolare citata. Se si procedesse ad una chiusura dopo la mezzanotte, i dati dei corrispettivi potrebbero esser imputati al giorno successivo.

 

Non rimane che attendere indicazioni ufficiali da parte dell’Agenzia delle entrate.