Rimangono solo 2 giorni per inviare al Fisco le comunicazione afferenti le opzioni di sconto in fattura e cessione del credito per le spese 2021.

Infatti la scadenza è quella del 29 aprile. Questo perchè la proroga disposta dal D.L. 17/2022, decreto bollette, si applica solo alle imprese e non ai privati.

La comunicazione delle opzioni di sconto in fattura e cessione del credito

Di norma, le comunicazioni con il quale si informa il Fisco dell’esercizio delle opzioni di sconto in fattura e cessione del credito, devono essere inviate entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello di sostenimento delle spese/fatturazione lavori.

Detto ciò, in riferimento all’anno 2021, il termine è stato prorogato. La proroga riguarda le sole spese riferite all’anno 2021 per le quali sono state esercitate una delle suddette opzioni di sconto in fattura o cessione del credito.

Infatti, con il provvedimento del 3 febbraio 2022, provv. Prot. n. 2022/35873, l’Agenzia delle entrate ha disposto che:

considerato che la dichiarazione dei redditi precompilata sarà resa disponibile a partire dal 30 aprile 2022, per consentire ai contribuenti e agli intermediari di disporre di un più ampio lasso di tempo per trasmettere le comunicazioni delle opzioni per gli interventi edilizi, per le spese sostenute nel 2021, nonché per le rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2020, la comunicazione dovrà essere trasmessa entro il 7 aprile 2022, anziché entro il 16 marzo.

Dunque, il termine del 16 marzo è stato spostato al 7 aprile 2022.

Termine poi ulteriormente prorogato dal D.L. 4/2022, decreto Sostegni-ter, al 29 aprile.

La proroga nel decreto bollette

Nel D.L. 17/2022, decreto bollette, post conversione in legge, il legislatore ha previsto un’altra proroga del termine del 29 aprile.

Attenzione, la proroga riguarda esclusivamente i soggetti passivi Ires e i titolari di partita Iva, tenuti a presentare la dichiarazione dei redditi entro il prossimo 30 novembre: tali soggetti potranno inviare le opzioni fino al 15 ottobre 2022.

Dunque, è corretto affermare che nulla è cambiato per gli altri contribuenti: per loro, relativamente alle spese sostenute nel 2021 e alle rate residue non fruite per le spese del 2020, è confermato il termine del 29 aprile fissato come da dal “decreto Sostegni-ter” (articolo 10-quater, Dl 4/2022).

Cosa succede se non si comunica l’opzione?

Laddove il contribuente dovesse mancare la scadenza del 29 aprile, le conseguente non sono catastrofiche.

Infatti, la soluzione è quella di portare la detrazione in dichiarazione dei redditi, anche nel 730/2022.

In particolare, il contribuente potrà indicare la prima quota di detrazione nella dichiarazione dei redditi 2022, riferita ai redditi 2021, a scomputo dell’Irpef risultante dalla stessa, per poi provvedere alla cessione del credito per le rate residue della detrazione.