La possibilità di optare per lo sconto in fattura riguarda anche i lavori di ristrutturazione. Se effettuiamo tale tipologia di lavori dobbiamo verificare che la fattura rilasciata dal fornitore sia stata correttamente compilata ossia che lo sconto praticato in fattura sia stato indicato in maniera adeguata rispetto alle indicazioni dell’Agenzia delle entrate. L’importo dello sconto praticato non riduce l’imponibile ai fini dell’imposta sul valore aggiunto.

Come funziona lo sconto in fattura del 50% o la cessione del credito per il bonus ristrutturazione

La possibilità di cedere la detrazione o di optare per lo sconto in fattura riguarda non solo il superbonus 110% ma anche altri bonus lavori, compreso quello spettante per i lavori di ristrutturazione.

Per tale tipologia di lavori spetta uno sconto in fattura del 50%, su una spesa max di 96.000 euro.

L’opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito è stata introdotta dall’ articolo 121 del decreto legge n. 34/2020, decreto Rilancio.

Nello specifico, in alternativa alla detrazione, il contribuente può optare:

  • per un contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori dei beni o servizi (sconto in fattura con il consenso del fornitore) o
  • per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante.

La cessione del credito bonus ristrutturazioni può essere disposta in favore: dei fornitori dei beni e dei servizi necessari alla realizzazione degli interventi di altri soggetti (persone fisiche, anche esercenti attività di lavoro autonomo o d’impresa, società ed enti) di istituti di credito e intermediari finanziari.

I soggetti che ricevono il credito hanno, a loro volta, la facoltà di ulteriore cessione.

Oltre che al superbonus 110%, la cessione della detrazione sotto forma di credito d’imposta o lo sconto in fattura riguarda gli interventi, con spese 2020 e 2021 (anche 2022 per il superbonus), di:

  • recupero del patrimonio edilizio (interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento, ristrutturazione edilizia ecc);
  • riqualificazione energetica rientranti nell’ecobonus( sostituzione degli impianti di riscaldamento o delle finestre comprensive di infissi ecc);
  • adozione di misure antisismiche rientranti nel sismabonus;
  • recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna(bonus facciate);
  • installazione di impianti fotovoltaici, compresi quelli che danno diritto al Superbonus 110%;
  • installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici, compresi quelli che danno diritto al Superbonus 110%.

L’opzione per la cessione può essere esercitata anche per le rate residue di detrazioni non ancora usufruite e, in tal caso, deve riferirsi a tutte le rate restanti ed è irrevocabile (circolare n. 24/2020).

 Per cedere i bonus lavori diversi dal superbonus non è richiesta l’apposizione di alcun visto di conformità.

L’opzione può essere esercitata in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori.

Per il superbonus gli stati di avanzamento dei lavori non possono essere piu’ di due per ciascun intervento complessivo e ciascuno stato di avanzamento deve riferirsi ad almeno il 30 per cento del medesimo intervento.

Cessione del credito o sconto in fattura per il bonus ristrutturazione: i lavori esclusi

Non tutti gli interventi di recupero del patrimonio edilizio sono ammessi alla cessione o allo sconto in fattura. Sono ammessi solo gli interventi di cui alla lettera a) e b) dell’art.16-bis del DPR 917/86, TUIR: manutenzione ordinaria su parti comuni, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento, ristrutturazione edilizia.

Nello specifico l’opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito non riguarda i seguenti interventi:

  • necessari alla ricostruzione o al ripristino dell’immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, ancorché’ non rientranti nelle categorie di cui alle lettere a) e b) del presente comma, sempreché’ sia stato dichiarato lo stato di emergenza, anche anteriormente alla data di entrata in vigore della presente disposizione (lett. c);
  • relativi alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali anche a proprietà comune (lett.d);
  • finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi, alla realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia piu’ avanzata, sia adatto a favorire la mobilita’ interna ed esterna all’abitazione per le persone portatrici di handicap in situazione di gravita’, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (lett e);
  • adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi (lett. f);
  • relativi alla realizzazione di opere finalizzate alla cablatura degli edifici, al contenimento dell’inquinamento acustico (lett.g);
  • relativi alla realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici con particolare riguardo all’installazione di impianti basati sull’impiego delle fonti rinnovabili di energia. Le predette opere possono essere realizzate anche in assenza di opere edilizie propriamente dette, acquisendo idonea documentazione attestante il conseguimento di risparmi energetici in applicazione della normativa vigente in materia (lett. h)
  • adozione di misure antisismiche con particolare riguardo all’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica, in particolare sulle parti strutturali, per la redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio, nonché per la realizzazione degli interventi necessari al rilascio della suddetta documentazione;
  • bonifica dall’amianto e di esecuzione di opere volte ad evitare gli infortuni domestici.

Lo sconto nella fatturazione elettronica: la corretta compilazione

Per individuare la corretta compilazione della fattura elettronica ai fini dell’indicazione dello sconto in fattura, possiamo rifarci alle indicazioni fornite tempo fa da Assosoftware.

Nel provvedimento dell’Agenzia delle entrate,  Provvedimento 8/8/2020 n. 283847, al punto 3.1, è disposto che:

l’importo dello sconto praticato non riduce l’imponibile ai fini dell’imposta sul valore aggiunto ed è espressamente indicato nella fattura emessa a fronte degli interventi effettuati, quale sconto praticato in applicazione delle previsioni dell’articolo 121 del decreto-legge n.

34 del 2020”.

Ciò premesso AssoSoftware, considerato che lo sconto non deve intaccare imponibile e imposta della fattura, suggerisce le seguenti indicazioni di compilazione del file xml:

  • Inserire l’importo dello sconto applicato nel tag 2.1.1.8.3 , riferito al blocco 2.1.1.8;
  • Riportare nel tag 2.2.1.16.2 del bocco della riga della prestazione la descrizione “Sconto praticato in base all’articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020”.

La compilazione della fattura elettronica deve seguire queste indicazioni operative.