Il 16 dicembre scade il saldo IMU 2022. Alla cassa dovranno andare i possessori di immobili non esenti dal tributo. L’acconto, invece, ricordiamo scadeva il 16 giugno scorso.

Diversi sono gli sconti IMU previsti dal legislatore di cui bisogna tener conto in sede di calcolo. In alcuni casi c’è esenzione totale, come per l’abitazione principale. Niente IMU per tutti i terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti.

Con particolar riferimento all’abitazione principale non si paga l’IMU se la casa è di categoria catastale non di lusso (ad esempio A/2).

L’esenzione c’è anche sulle relative pertinenze (nel limite massimo di tre ciascuna appartenente a categoria catastale C/2, C/6 e C/7).

Per l’abitazione principale di lusso (categoria A/1, A/8 ed A/9) e relative pertinenze, invece, l’IMU è dovuta con aliquota ridotta e con applicazione di una detrazione di 200 euro.

Si tenga presente che in tutti i casi, sconto IMU, agevolazioni ed esenzioni si applicano limitatamente ai mesi dell’anno per i quali si verificano le condizioni (si considera per intero il mese in cui il possesso si protrae per più di 15 giorni).

Inoltre, essendo l’IMU un tributo di competenza comunale, ciascun comune potrebbe prevedere ulteriori agevolazioni rispetto a quelle già previste dalla legge. Quindi, si consiglia sempre di consultare l’ultima delibera IMU del comune in cui si trova l’immobile.

Sconto IMU 2022 del 50%

Il legislatore, attualmente, prevede uno sconto IMU 2022 del 50% per una serie di casi (comma 747 legge di bilancio 2020). In dettaglio, il tributo è dimezzato per:

  • fabbricati dichiarati di interesse storico o artistico
  • fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati
  • unità immobiliari (fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9), concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori e figli) che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che:
    • il contratto di comodato sia registrato all’Agenzia delle Entrate
    • e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato. Il beneficio, tuttavia, si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all’immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, a eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

Gli altri due sconti (pensionati e locazione)

Prevista, limitatamente al solo anno 2022, una riduzione al 37,50% della base imponibile IMU pensionati esteri per una e una sola unità immobiliare a uso abitativo posseduta in Italia dal pensionato estero (comma 743 legge di bilancio 2022).

Ciò purché si verifichino congiuntamente le seguenti condizioni in capo al pensionato:

  • titolarità di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia;
  • la residenza in uno Stato di assicurazione, diverso dall’Italia;
  • l’immobile posseduto in Italia non deve essere locato o concesso in comodato.

Previsto, dall’anno 2020, anche uno sconto del 25% per gli immobili locati a canone concordato (comma 760 legge di bilancio 2020).