La legge di bilancio 2020, come ormai noto, ha introdotto la nuova IMU dal 1° gennaio 2020, la quale sostituisce, con una disciplina sostanzialmente identica, la vecchia IMU e la vecchia TASI in vigore fino al 31 dicembre 2019.

IMU al 50% anche per il 2021: in quali casi?

Con la sostituzione del tributo, il legislatore ha confermato alcune casistiche in cui è riconosciuto uno sconto d’imposta nella misura del 50%. L’agevolazione continua ad applicarsi anche per l’anno d’imposta 2021.

In dettaglio si tratta delle ipotesi di cui al comma 747 della manovra di bilancio 2020 (legge n. 160 del 2019), ossia:

  • fabbricati di interesse storico o artistico
  • immobili dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati
  • unità immobiliari ceduti in comodato tra genitori e figli.

Sconto IMU per l’immobile in comodato: le condizioni da rispettare

Anche per l’anno d’imposta 2021 trova applicazione, dunque, l’abbattimento IMU del 50% per la casa ceduta in comodato d’uso gratuito dal genitore al figlio o viceversa.

Affinché trovi applicazione l’agevolazione, tuttavia, è sempre necessario che siano verificati congiuntamente i seguenti requisiti:

  • la casa ceduta in comodato NON deve essere di categoria catastale di lusso (quindi deve essere di categoria diversa da A/1, A/8 e A/9)
  • il comodato deve intervenire tra parenti in linea retta entro il primo grado (quindi, come detto, tra genitori e figli)
  • il comodatario (ossia chi riceve la casa in comodato) deve adibire l’immobile a propria “abitazione principale” (deve, in altre parole, stabilirvi residenza e dimora abituale)
  • il contratto di comodato deve essere regolarmente registrato all’Agenzia delle Entrate (vedi Comodato verbale: quando e come registrarlo)
  • il comodante (ossia colui che cede la casa in comodato) deve possedere una sola abitazione in Italia e risiedere anagraficamente nonché dimorare abitualmente nello stesso comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato.

Il beneficio si applica, ad ogni modo, anche nel caso in cui il comodante, oltre all’immobile abitativo concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale (purché di categoria diversa da A/1, A/8 e A/9).

E’ altresì previsto che laddove il comodatario dovesse decedere, l’agevolazione continua ad applicarsi in favore del coniuge superstite in presenza di figli minori.

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