L’Agenzia delle Entrate recepisce le novità sullo sconto in fattura e cessione del credito contenute all’art. 9 del decreto Aiuti quater, ossia la possibilità, per i cessionari, di utilizzare (in compensazione) il credito in 10 anni, invece, che in quatto o cinque, a seconda dell’anno a cui si riferisca la spesa per i lavori.

Per comprendere, occorre ricordare che il superbonus, come nato, si concretizza in una detrazione fiscale del 110% su spese fatte a fronte dei c.d. lavori trainanti e trainati.

Lo sgravio è da godere, in dichiarazione redditi, con una ripartizione in:

  • 4 quota annuali di pari importo;
  • oppure 5 quote se trattasi di spesa fatte prima del 2022.

In luogo della detrazione, il committente può optare per:

  • lo sconto in fattura, concesso dall’impresa che fa i lavori. Quest’ultima a fronte dello sconto matura un credito d’imposta pari proprio alla detrazione fiscale (110%) che può utilizzare in compensazione oppure cedere a terzi;
  • oppure per la cessione del credito a terzi, inclusa l’impresa che fa i lavori ed incluse le banche. Chi acquista il credito può utilizzarlo in compensazione oppure cederlo.

L’opzione deve essere comunicata all’Agenzia Entrate (c’è possibilità di utilizzo della remissione in bonis)

Superbonus, la novità del decreto Aiuti quater

Tornando al funzionamento dello sconto in fattura e cessione del credito, l’impresa che concede lo sconto o il cessionario (ossia chi acquista il credito derivante da un’operazione di cessione), lo può utilizzare in compensazione o cedere a terzi. L’utilizzo deve avvenire nelle stesse quote previste per la detrazione. Pertanto, quattro quote annuali di pari importo oppure cinque a seconda dell’anno a cui la spesa si riferisce.

Ed è su questo aspetto che è intervenuto l’art. 9 del decreto Aiuti quater, prevedendo la facoltà di spalmare l’utilizzo del credito, in 10 quote annuali di pari importo.

Per fare ciò, l’impresa che ha accordato lo sconto o il cessionario che ha acquistato il credito dovrà inviare all’Agenzia Entrate apposita richiesta telematica, con le modalità che saranno definite con futuro provvedimento dell’Agenzia stessa. Resta fermo che la quota di bonus non utilizzata nell’anno non potrà essere usufruita negli anni successivi né richiesta a rimborso.

La novità di utilizzo in 10 quote annuale del credito derivante, tuttavia, vale solo per quelle comunicazioni di opzione di sconto in fattura e cessione del credito inviate all’Agenzia Entrate entro il 31 ottobre 2022. Deve, inoltre, trattarsi di crediti non ancora utilizzati.

Sconto in fattura e cessione del credito, la compilazione del Modello F24

Ecco, quindi, che l’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 71/E del 7 dicembre 2022, ha individuato due codici tributo ad hoc che bisogna utilizzare nel Modello F24 per l’utilizzo in compensazione riguardante crediti derivanti dallo sconto in fattura e cessione del credito la cui comunicazione di opzione all’Amministrazione finanziaria sia fatta dopo il 1° novembre 2022.

Questi i codici:

  • 7708” denominato “Cessione credito – Superbonus art. 119 DL n. 34/2020 – art. 121 Dl n. 34/2020 – opzioni dal 01/11/2022”;
  • 7718” denominato “Sconto – Superbonus art. 119 DL n. 34/2020 – art. 121 DL n. 34/2020 – opzioni dal 01/11/2022”.

Esempio

Il sig. Rossi effettua lavori sulla casa da superbonus. L’impresa accetta lo sconto in fattura e vuole utilizzare in compensazione il credito che matura. Il sig. Rossi, effettua la comunicazione dell’opzione di sconto in fattura dopo il 1° novembre 2022. L’impresa per utilizzare in compensazione il credito nel Modello F24 deve utilizzare il codice tributo “7718”.

Nella risoluzione, l’Agenzia delle Entrate raccomanda di prestare particolare attenzione al campo “anno di riferimento” del Modello F24. Qui deve essere indicato l’anno in cui è utilizzabile in compensazione la quota annuale del credito, nel formato “AAAA”.
Ad esempio, per le spese sostenute nel 2022, in caso di utilizzo in compensazione della prima quota del credito, nel modello F24 dovrà essere indicato l’anno di riferimento “2023”; per l’utilizzo in compensazione della seconda quota dovrà essere indicato l’anno di riferimento “2024” e così via.