Per i corrispettivi derivanti dalle cessioni di beni e prestazioni di servizi sussiste, come noto, l’obbligo della certificazione fiscale.

Tale obbligo è assolto tramite emissione di fattura. Per alcuni esercenti, tuttavia, l’obbligo di certificazione fiscale può essere assolto mediante memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi (e rilascio al cliente del c.d. documento commerciale) o rilascio della ricevuta fiscale (art. 1 DPR n. 696 del 1996). Si tratta ad esempio dei commercianti al dettaglio, per i quali emettono fattura solo laddove richiesta dal cliente altrimenti possono certificare i corrispettivi tramite scontrino.

Esistono poi altre categorie di attività per le quali non sussiste per nulla l’obbligo di certificazione dei corrispettivi, ma solo l’onere di annotare tali corrispettivi nel registro di cui all’art. 24 del DPR n. 633 del 1972 (c.d. decreto IVA).

Soggetti esonerati dalla certificazione fiscale dei corrispettivi

In dettaglio, le attività non soggette a certificazione fiscale dei corrispettivi sono quelle espressamente elencate al comma 1 art. 2 del menzionato DPR n. 696 del 1996. Si tratta ad esempio delle seguenti (ne sono solo alcune):

  • cessioni di tabacchi e di altri beni commercializzati esclusivamente dall’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato
  • cessioni di beni iscritti nei pubblici registri, di carburanti e lubrificanti per autotrazione nei confronti di clienti che acquistano al di fuori dell’esercizio di impresa, arte e professione
  • cessioni di prodotti agricoli effettuate dai produttori agricoli cui si applica il regime speciale previsto dall’articolo 34 del decreto IVA
  • cessioni di giornali quotidiani, di periodici, di supporti integrativi, di libri, con esclusione di quelli d’antiquariato
  • prestazioni di servizi rese da notai per le quali sono previsti onorari, diritti o altri compensi in misura fissa ai sensi del decreto del Ministro di grazia e giustizia 30 dicembre 1980, nonché i protesti di cambiali e di assegni bancari
  • somministrazioni di alimenti e bevande rese in mense aziendali, interaziendali, scolastiche ed universitarie nonché in mense popolari gestite direttamente da enti pubblici e da enti di assistenza e di beneficenza
  • prestazioni effettuate, in caserme, ospedali od altri luoghi stabiliti, da barbieri, parrucchieri, estetisti, sarti e calzolai in base a convenzioni stipulate con pubbliche amministrazioni
  • le prestazioni di riparazione di calzature effettuate da soggetti che non si avvalgono di collaboratori e dipendenti.

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