C’è una regione italiana che ha deciso di farsi l’IMU in casa propria. Parliamo del Friuli Venezia Giulia. La regione autonoma italiana, con la legge regionale n. 17 del 2022, ha sostituito l’IMU con la nuova ILIA (Imposta locale immobiliare autonoma).

Un tributo che ha lo stesso presupposto dell’IMU, ossia il possesso di immobili. Si paga, dunque, sugli immobili posseduti e situati nella regione medesima. Fondamentalmente ha la stessa disciplina dell’IMU e come tale si paga in acconto e saldo.

L’acconto ILIA 2023 scade il 16 giugno prossimo, e il saldo il 18 dicembre di questo stesso anno (il 16 dicembre è sabato).

Previste anche le stesse agevolazioni come, ad esempio, l’esenzione per l’abitazione principale. Stessi sconti del 50% come previsti per l’IMU ma con qualche differenza dettata propria dal fatto che l’ILIA è strettamente di competenza della regione stessa.

Gli sconti 50% per l’IMU 2023:

La normativa IMU (legge bilancio 2020 e successive modificazioni) prevede una serie di casi in cui il tributo è dimezzato. In dettaglio, per il 2023 è previsto uno sconto IMU 50% per:

  • fabbricati dichiarati di interesse storico o artistico;
  • fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati;
  • unità immobiliari concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori e figli) che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che:
    • il contratto di comodato sia registrato all’Agenzia delle Entrate
    • e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato (il beneficio, tuttavia, si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all’immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9)
    • l’immobile ceduto in comodato non sia di categorie catastali A/1, A/8 o A/9
  • una sola unità immobiliare ad uso abitativo non locata o data in comodato d’uso e posseduta in a titolo di proprietà o usufrutto, di cui fruiscono i soggetti non residenti nel territorio dello stato, titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall’Italia (c.d. sconto IMU pensionati esteri).

Anche l’ILIA è dimezzata

Come per l’IMU sono previsti gli stessi sconti ILIA al 50%. In questo caso, tuttavia, nella Circolare n. 1 del 2023 emanata dalla regione è precisato che

con riferimento allo sconto ILIA 50% per l’immobile ceduto on comodato tra genitore e figli, il requisito del possesso di una sola abitazione in capo al comodante non deve essere riferito all’intero territorio nazionale, così come avviene per l’IMU, bensì al territorio regionale e ciò in ragione del fatto che, con l’istituzione dell’ILIA l’ambito territoriale di efficacia della norma diventa appunto quello della sola regione Friuli.

Stessa considerazione deve essere fatta con riferimento allo sconto per una sola unità immobiliare posseduta da i pensioni esteri.

Sconti ILIA 50% (elenco)

Sulla base di quanto detto sin qui, dunque, la legge regionale n. 1 del 2022, prevede lo sconto ILIA 50% per:

  • fabbricati dichiarati di interesse storico o artistico
  • fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati
  • unità immobiliari concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori e figli) che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che:
    • il contratto di comodato sia registrato all’Agenzia delle Entrate
    • il comodante possieda una sola abitazione nella regione Friuli Venezia Giulia Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato (il beneficio, tuttavia, si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all’immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9)
    • l’immobile ceduto in comodato non sia di categorie catastali A/1, A/8 o A/9
  • una sola unità immobiliare ad uso abitativo non locata o data in comodato d’uso e posseduta in regione a titolo di proprietà o usufrutto, di cui fruiscono i soggetti non residenti nel territorio dello stato, titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall’Italia.

Trovi qui come versare l’ILIA 2023.