Il decreto contro il caro bollette approvato due giorni fa dal Governo, rivede molte delle scadenze delle c.d. pace fiscale, ex Legge n°197/2022, Legge di bilancio 2023. Infatti, il decreto proroga la scadenza per il pagamento della prima rata del c.d. ravvedimento speciale e della sanatoria delle irregolarità formali, nonché sposta dal 30 giugno al 30 settembre il termine entro il quale aderire alla c.d. definizione delle liti pendenti.

Detto ciò, è lecito chiedersi se il decreto citato abbia previsto delle novità anche per quanto riguarda le scadenze della rottamazione delle cartelle.

Il decreto contro il caro bollette

Come si legge nel comunicato stampa del Governo sul decreto bollette,

  • è rinviato al 31 ottobre 2023, in luogo del 31 marzo 2023, il termine di versamento della prima rata previsto per la regolarizzazione delle violazioni di natura formale;
  • sono modificati i termini per l’accesso al cosiddetto “ravvedimento speciale”.

Sempre in relazione al ravvedimento speciale, si prevede che la regolarizzazione debba essere perfezionata, in luogo del 31 marzo 2023, entro la data del 30 settembre 2023.

Si introduce una interpretazione autentica delle norme della legge di bilancio sulla regolarizzazione (ravvedimento speciale) delle dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021 e a quelli precedenti: sono escluse dal ravvedimento speciale le violazioni rilevabili in sede di controllo automatico delle dichiarazioni dei redditi e di dichiarazioni IVA, nonché quelle definibili mediante la regolarizzazione delle violazioni formali.

Queste sono solo alcune delle novità previste dal DL contro i caro bollette.

Decreto contro il caro bollette. Confermate le scadenze della rottamazione-quater

Considerata la portata dell’intervento del decreto in parola, è normale chiedersi se anche le scadenze della rottamazione-quater siano state cambiate.

Ebbene la risposta è negativa; le scadenze della rottamazione delle cartelle rimangono quelle fissate dalla Legge n°197/2022, Legge di bilancio 2023.

Dunque:

  • il termine per la presentazione dell’istanza di rottamazione rimane al 30 aprile 2023;
  • entro il 30 giugno, l’ADER, comunicherà al debitore i debiti effettivamente rottamabili. Con la “comunicazione delle somme dovute”, il contribuente riceverà anche i bollettini di pagamento.

Il pagamento dell’importo dovuto ai fini della rottamazione, potrà essere effettuato:

  • in unica soluzione, entro il 31 luglio 2023;
  • a rate, nel numero massimo di diciotto rate, la prima e la seconda delle quali, ciascuna di importo pari al 10 per cento delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, scadenti rispettivamente il 31 luglio e il 30 novembre 2023.

Le restanti sedici rate di diciotto, devono essere versate nei 4 anni successivi, alle seguenti scadenze: 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre.

Rimangono da valutare anche i possibili intrecci tra rottamazione e stralcio delle cartelle.