Quando ci viene notificato un avviso di accertamento possiamo decidere di versare le sole sanzioni collegati alla maggiore imposta contestata e presentare ricorso solo per la stessa imposta. Ciò deve avvenire entro il termine per proporre ricorso ossia entro 60 giorni dalla notifica dell’avviso di accertamento. In questo modo è possibile pagare le sanzioni con una riduzione del loro importo ad 1/3. Nel corso di Telefisco 2021, l’Agenzia delle entrate ha ammesso la possibilità di rateazione delle sanzioni ridotte. Ciò è ammesso solo laddove ci troviamo in condizioni economiche particolarmente disagiate.

La definizione agevolata delle sanzioni

A regolare la definizione agevolata delle sanzioni contenute negli avvisi di accertamento è l’art.16 comma 3 e l’art.17 comma 2 del D.Lgs 472/1997.

Nello specifico è riconosciuta al contribuente destinatario di un avviso di accertamento di:

  • pagare e definire le sole sanzioni irrogate beneficiando di una riduzione ad 1/3;
  • presentare ricorso alla Commissione Tributaria competente solo per la maggiore imposta contestata.

Così il comma 3 sopra citato:

Entro il termine previsto per la proposizione del ricorso , il trasgressore e gli obbligati in solido possono definire la controversia con il pagamento di un importo pari ad un terzo della sanzione indicata e comunque non inferiore ad un terzo dei minimi edittali previsti per le violazioni piu’ gravi relative a ciascun tributo. La definizione agevolata impedisce l’irrogazione delle sanzioni accessorie.

Naturalmente se si tratta di un atto di sola contestazione delle sanzioni, definendo in maniera agevolata le sanzioni non ci sarà alcun ricorso ma una vera e propria acquiescenza rispetto all’atto.

Definizione agevolata delle sanzioni anche con la rateazione

E’ lecito chiedersi se per le sanzioni per quali si beneficia della riduzione sia possibile richiedere una rateazione del dovuto.

Ebbene, una risposta affermativa  è stata data dall’Agenzia delle entrate nel corso di Telefisco 2021.

Nello specifico, è stato chiesto all’Agenzia delle entrate di sapere se anche per la definizione agevolata delle sanzioni possono applicarsi le indicazioni di cui all’art.

24 del D.lgs 472/1997.

In particolare, al comma 2 è previsto che:

L’ufficio o l’ente che ha applicato la sanzione puo’ eccezionalmente consentirne, su richiesta dell’interessato in condizioni economiche disagiate, il pagamento in rate mensili fino ad un massimo di trenta. In ogni momento il debito puo’ essere estinto in unica soluzione.

Nel corso di Telefisco, l’Agenzia delle entrate ha richiamato la circolare n° 180/e del 1998.

In tale documento di prassi, le cui indicazioni sono ancora valide, è stato chiarito che il beneficio della rateazione è subordinato alla presenza di condizioni economiche disagiate.

Attenzione, la valutazione del disagio economico deve essere effettuata dall’ufficio che ha erogato la sanzione. Sulla base della documentazione presentata dal contribuente. La documentazione può essere rappresentata dalla dichiarazione dei redditi, dall’ISEE, ecc. Relativamente alle somme per le quali il pagamento e’ stato dilazionato sono dovuti gli interessi nella misura prevista per il tributo cui
la violazione si riferisce.

Rapportando le indicazioni di cui all’art.24 sopra citato alla definizione agevolata delle sanzioni:

  1. il mancato pagamento anche di una sola rata comporta la decadenza del beneficio della rateazione,
  2. da qui,  l’obbligo di estinguere il debito residuo entro trenta giorni dalla scadenza della rata non pagata.

Superato tale termine, il debito sarà commisurato all’intera sanzione dovuta e non più all’importo ridotto. Difatti, il contribuente non beneficerà più della riduzione delle sanzioni ad 1/3.

In sintesi, la definizione agevolata delle sanzioni è ammessa anche con la rateazione degli importi dovuti.