Rilasciato dall’Agenzia Delle Entrate il nuovo codice tributo che permetterà il pagamento, tramite f24, delle sanzioni pecuniarie per il contrasto alla contraffazione.

Le sanzioni previste

Con la risoluzione dell’Agenzia Delle Entrate n. 84/E del 4 ottobre 2019 avente ad oggetto “Modalità di versamento, tramite modello F24, della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall’articolo 1, comma 7, del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, per il contrasto della contraffazione – istituzione codice tributo”, viene rilasciato il nuovo codice tributo, oltre che ravvisate le modalità di pagamento delle sanzioni.

La normativa, disciplinata dall’articolo 1, comma 7, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, e successive modificazioni, prevede le seguenti sanzioni amministrative:

  • Da 100 a 7.000 euro per l’acquirente finale che acquista a qualsiasi titolo cose che, per la loro qualità o per la condizione di chi le offre o per l’entità del prezzo, inducano a ritenere che siano state violate le norme in materia di origine e provenienza dei prodotti ed in materia di proprietà industriale;
  • Da un un minimo di 20.000 euro fino a un milione di euro, qualora l’acquisto sia effettuato da un operatore commerciale o importatore o da qualunque altro soggetto diverso dall’acquirente finale.

Modalità di pagamento della sanzione amministrativa

Con la risoluzione sopracitata viene istituito il codice tributo 3022 “Sanzione pecuniaria amministrativa per il contrasto della contraffazione irrogata dalla polizia comunale – articolo 1, comma 7, decreto legge 14 marzo 2005, n. 35”.

Il tributo deve essere iscritto nella sezione “Imu e altri enti locali”, indicando nel campo “identificativo operazione” gli estremi dell’atto di irrogazione della sanzione; nel campo “codice ente/codice comune”, il codice catastale del comune a cui appartiene l’organo di polizia comunale; nel campo “anno di riferimento”, l’anno in cui è stata constatata la violazione.

Gli altri campi della sezione non devono essere compilati.

Se, invece, la sanzione viene erogata da un organo diverso dalla polizia comunale, il codice tributo da utilizzare è il 3021.

Viene, inoltre, precisato che, per il pagamento di questa sanzione, non sarà possibile avvalersi dell’istituto dell’istituto della compensazione.