Abbiamo già visto in un nostro precedente approfondimento che la sanatoria delle cartelle o rottamazione-quater, può essere sfruttata anche da chi sta già pagando il debito con un piano di rateazione ordinario. Considerato che ai fini della rottamazione, il contribuente è tenuto a pagare il capitale, le spese di rimborso delle procedure esecutive nonché quelle di notifica della cartella, il saldo da versare a titolo di sanatoria, dovrà essere verificato proprio solo rispetto a tali importi.

Nei fatti, si tiene conto esclusivamente degli importi già versati a titolo di capitale e a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento.

Non può essere richiesto il rimborso di quanto già pagato fino alla data di adesione alla rottamazione.

In caso di saldo a zero, il contribuente deve comunque presentare domanda di rottamazione entro il prossimo 30 aprile 2023.

Detto ciò, nel corso del 6° Forum Nazionale dei Commercialisti ed Esperti contabili di ItaliaOggi, l’Agenzia delle Entrate ha meglio chiarito cosa si intende per piano di dilazione in essere. C’è un limite di rate non pagate entro le quali il contribuente può essere comunque essere considerato con un piano di dilazione in corso?

Vediamo qual è la risposta fornita dall’Agenzia delle entrate.

La sanatorie delle cartelle. Un cenno

La rottamazione-quater, articolo 1, commi 231-252, della Legge n. 197/2022, Legge di bilancio 2023, ha ad oggetto le cartelle 1° gennaio 2000-30 giugno 2022 ossia il singolo debito riportato nella cartella. Chi aderisce alla sanatoria è tenuto a versare l’imposta, la tassa o il tributo indicato nella cartella (Irpef, Ires, tributi locali, bollo auto, ecc); le spese di rimborso per le procedure esecutive; le spese di notifica della cartella di pagamento.

Nel caso in cui, il contribuente decida di versare il dovuto a rate, deve mettere in conto gli interessi di dilazione al 2%.

Infatti, il pagamento delle somme dovute dovrà essere effettuato: in unica soluzione, entro il 31 luglio 2023, ovvero nel numero massimo di diciotto rate, la prima e la seconda delle quali, ciascuna di importo pari al 10 per cento delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, scadenti rispettivamente il 31 luglio e il 30 novembre 2023.

Sanatoria delle cartelle. Anche per chi ha saltato qualche rata

Come accennato in premessa, nel corso del 6° Forum Nazionale dei Commercialisti ed Esperti contabili di ItaliaOggi, l’Agenzia delle entrate ha meglio chiarito cosa si intende per piano di dilazione in essere. Visto che possono aderire alla sanatoria anche coloro i quali stanno pagando il debito con un piano di rateazione.

La domanda che è stata posta all’Agenzia delle entrate, riguarda la possibilità che il piano di dilazione sia considerato ancora in corso anche se il contribuente non abbia pagato alcune rate. Senza che sia intervenuta la decadenza del piano di rateazione.

Ebbene, si parla di piani in corso, laddove non è intervenuta la decadenza ai sensi dell’art.19 del DPR 602/73.

Di conseguenza, un piano di rateazione è considerato non più valido nei seguenti termini:

  • per le rateizzazioni in essere all’8 marzo 2020 (21 febbraio nel caso di soggetti residenti nella cosiddetta ex “zona rossa”), la decadenza si concretizza al mancato pagamento di 18 rate anche non consecutive (come previsto dal “Decreto Fiscale”);
  • per le rateizzazioni concesse dopo l’8 marzo 2020 e richieste fino al 31 dicembre 2021, la decadenza si concretizza al mancato pagamento di 10 rate anche non consecutive (come previsto dal “Decreto Ristori”);
  • per quelle presentate e concesse successivamente al 1° gennaio 2022, la decadenza si concretizza al mancato pagamento di 5 rate anche non consecutive;
  • per le rateizzazioni presentate dal 16 luglio 2022, la decadenza si concretizza al mancato pagamento di 8 rate anche non consecutive.

A ogni modo, anche in caso di decadenza del piano di rateazione, per gli stessi debiti sarà comunque possibile presentate domanda di rottamazione-quater.

La rottamazione per chi non ha pagato le vecchie sanatorie

Addirittura, anche chi ha aderito a precedenti sanatorie e non ha pagato, può decidere, per gli stessi debiti già oggetto di domanda di sanatoria, di presentare una nuova richiesta di definizione agevolata.

Infatti, la sanatoria è ammessa anche rispetto a chi, ha presentato istanza di rottamazione rispetto alle vecchie edizioni della definizione agevolata.

In particolare facciamo riferimento alle sanatorie:

  • articolo 6, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225;
  • articolo 1, comma 5, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172;
  • articolo 3, comma 5, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni,  dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136;
  • articolo 1, comma 189, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;
  • articolo 16-bis, commi 1 e 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.

In sostanza, non è sbagliato affermare che la sanatoria delle cartelle è aperta a tutti. E chi non ha pagato nulla trae ancora più vantaggio rispetto a chi invece ha versato qualcosa cercando di rispettare le scadenze.