La sanatoria cartelle passa anche per la PEC (posta elettronica certificata). Ci passa perché è lì che in alcuni caso l’Agenzia Entrate Riscossione notifica al contribuente la cartella di pagamento che potrà formare oggetto della sanatoria (che sia saldo e stralcio o che sia rottamazione o, comunque, qualsiasi comunicazione inerente).

Ed in vista di una possibile nuova edizione sanatoria per il 2023 è opportuno richiamare le regole. Non tutti, però ricevono la notifica sulla PEC. Al riguardo, infatti, bisogna distinguere a seconda che si tratti di:

  • soggetti obbligati per legge ad avere la PEC (ad esempio i titolari di partita IVA)
  • soggetti non obbligati a dotarsi di PEC (ad esempio il cittadino comune senza partita IVA).

Sanatoria cartelle, la notifica per i soggetti obbligati ad avere la PEC

Per coloro che sono tenuti ad avere la PEC, la notifica di qualsiasi atto o comunicazione (sanatoria cartelle o altro) da parte dell’Agenzia Entrate Riscossione è fatta direttamente via e-mail sull’indirizzo PEC come risultante nell’indice INI-PEC.

Questi soggetti, dunque, al fine di dormire sonni sereni, nel senso di essere certi della reperibilità ai fini di eventuali comunicazioni, devono sempre accertarsi che il proprio indirizzo di posta elettronica certificata:

  • sia correttamente censito, per il tramite della Camera di Commercio/Ordine professionale, sull’indice INI-PEC
  • risulti sempre attivo ed operativo.

Bisogna anche accertarsi periodicamente che la casella e-mail NON sia piena.

Nell’ipotesi in cui, l’Agenzia Entrate Riscossione non riesce a notificare l’atto o la comunicazione sulla PEC perché NON più operativa procede al deposito telematico dell’atto nel portale InfoCamere. Di tale deposito ne informa il destinatario mediante raccomandata senza avviso di ricevimento. Il contribuente può scaricare l’atto o la comunicazione, quindi, collegandosi alla propria area riservata dello stesso portale InfoCamere (basta seguire le istruzioni indicate nella raccomandata ricevuta).

Nel caso in cui, invece, la notifica via PEC non va a buon fine perché la casella è piena, l’Agenzia Entrate riscossione effettua un secondo tentativo di invio dopo 7 giorni dal primo tentativo.

Regole per chi non è obbligato ad avere PEC

Per i soggetti NON obbligati ad avere una PEC, la notifica di atti e comunicazioni (sanatoria cartelle o altro) da parte dell’Agenzia Entrate Riscossione avviene a mezzo ufficio postale o messo notificatore. Tuttavia, il cittadino può espressamente richiedere la notifica via e-mail comunicando l’indirizzo PEC attraverso il servizio gratuito disponibile nell’area riservata del sito istituzionale dell’Agenzia Entrate.

Si può comunicare la PEC personale o in alternativa:

  • quello del coniuge, di un parente o affine entro il quarto grado
  • oppure quello di uno dei soggetti abilitati all’assistenza tecnica nei giudizi dinanzi alle Commissioni tributarie (per esempio, avvocati, commercialisti, consulenti del lavoro, tributaristi, CAF, ecc.).

L’eventuale notifica via PEC non andata a buon fine non prevede il deposito telematico come visto per i soggetti obbligati alla PEC, ma l’Agenzia Entrate Riscossione procederà con le modalità tradizionali.