Per il salto energetico per il Superbonus ci sono le alternative al cappotto termico. Ecco quali interventi, infatti, si possono realizzare potendo allo stesso modo accedere al 110. Perché può capitare che, in un condominio, non sia possibile fare il cappotto. E quindi vediamo come in ogni caso, per il proprio appartamento, sia possibile accedere al 110 senza realizzare interventi di coibentazione.

Nel dettaglio, con la garanzia del salto energetico per il Superbonus, un appartamento in condominio può accedere al 110 realizzando interventi che, nello specifico caso, rientrano nei requisiti e nelle scadenze che sono previste per le villette.

Il che significa che c’è il vincolo SAL. Ovverosia, quello relativo allo Stato di Avanzamento dei Lavori. Vediamo allora a cosa stare molto attenti.

Salto energetico per il Superbonus. Le alternative al cappotto termico. Ecco quali interventi si possono realizzare

In particolare, garantito il salto energetico per il Superbonus, per il 110 in un appartamento in condominio, senza realizzazione del cappotto termico, occorre rispettare il vincolo SAL del 30%. Entro e non oltre il prossimo 30 settembre del 2022. Salvo ulteriori proroghe.

La garanzia di accesso al 110, con il salto energetico per il Superbonus, è infatti prevista per gli appartamenti in condominio, anche senza cappotto, quando sull’edificio non è possibile intervenire ai sensi di legge. E questo perché, quando l’edificio è considerato storico, gli interventi di coibentazione non sono ammessi dato che, altrimenti, questi andrebbero ad alterare per l’immobile il decoro architettonico.

Attenzione a come si fa a rispettare il vincolo SAL del 30% entro settembre

Chiarito come il salto energetico per il Superbonus sia possibile, nel caso indicato, attenzione al rispetto del vincolo SAL 30%. In quanto la percentuale deve essere calcolata su tutti i lavori che si intendono realizzare. E, quindi, anche per tutti quei lavori che non rientrano nel 110.