Entro il 28 febbraio 2021, alcuni possessori di immobili potrebbero essere chiamati a versare un conguaglio IMU 2020 e ciò, in virtù di quanto stabilito in sede di conversione in legge del decreto con cui il Governo aveva prorogato (al 31 gennaio 2021) lo stato di emergenza Covid-19.

In conseguenza di ciò, infatti, furono prorogati anche i termini entro cui i comuni potevano deliberare le aliquote IMU per l’anno d’imposta 2020 (ricordiamo che ad oggi lo stato di emergenza è stato prolungato al 30 aprile 2021).

La regola per l’acconto IMU 2020

Anche per la nuova IMU, in vigore dal 1° gennaio 2020, ricordiamo che il versamento avviene in acconto e saldo (o conguaglio).

L’acconto IMU 2020 andava versato entro il 16 giugno 2020 e doveva essere pari al 50%, dell’importo complessivamente pagato di IMU e TASI riferite al 2019 (la nuova IMU ha accorpato la vecchia IMU e TASI).

La regola per il saldo IMU 2020

Il saldo IMU 2020 andava, invece, versato entro il 16 dicembre 2020. La regola prevede che per il saldo (o conguaglio) di dicembre occorreva liquidare il tributo applicando le aliquote 2020 deliberate dal comune di ubicazione degli immobili. Tuttavia, ciò solo a condizione che la delibera delle aliquote IMU 2020 del comune fosse stata trasmessa al MEF entro il 31 ottobre 2020 e pubblicata entro il 16 novembre 2020.

Quindi, sulla base della predetta regola:

  • se i predetti termini non fossero rispettati o se il comune non avesse emanato alcuna una nuova delibera IMU 2020, il saldo del 16 dicembre sarebbe dovuto essere pari al restante 50% di IMU e TASI complessivamente pagate per il 2019.

La mini IMU 2020 entro il 28 febbraio

E’ proprio sui citati termini che è intervenuto la legge di conversione del decreto di cui in premessa. Nel dettaglio il legislatore, in conseguenza del prolungamento dello stato di emergenza Covid-19, ha anche:

  • prorogato al 31 gennaio 2021 il termine per la pubblicazione, da parte dei comuni, sul sito del Dipartimento delle finanze del MEF, delle aliquote e dei regolamenti concernenti i tributi comunali
  • prorogato al 31 dicembre 2020 la data entro la quale il comune doveva comunicare il prospetto delle aliquote IMU al MEF.

Pertanto, sulla base di tali novità, è stato deciso che:

  • entro il 16 dicembre 2020 andava, comunque, il saldo IMU 2020 (il quale, dunque, poteva essere pari al restante 50% di quanto pagato di IMU e TASI complessivamente per il 2019 oppure poteva essere calcolato applicando eventualmente le nuove aliquote 2020 già deliberate, trasmesse e pubblicate dal comune)
  • occorre versare entro il 28 febbraio 2021 la differenza di imposta calcolata adottando le eventuali nuove aliquote del comune pubblicate e comunicate entro i suddetti nuovi termini.

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