I reati contro il patrimonio, come furto , truffa o appropriazione indebita, non sono punibili se la vittima è il coniuge. Questo significa che non è possibile denunciare il marito o la moglie che rubano un bene al coniuge o cerca di frodarlo e non comporta, quindi, alcun procedimento penale.

Ovviamente, però, l’azione del coniuge che truffa o deruba l’altro non è lecita ed è anzi punibile in sede civile: il coniuge-vittima può, infatti, ottenere il risarcimento danno.

Il codice penale stabilisce che non sono punibili furti ai danni del coniuge, salvo sia intervenuta separazione o si tratti di una rapina, estorsione o sequestro.

In altre parole, quindi, rubare al proprio coniuge non costituisce reato. E lo stesso vale in caso di truffa.

Rubare al proprio coniuge costituisce un reato solo qualora la coppia sia separata legalmente (e non solo di fatto). In caso di separazione legale o divorzio, quindi, la truffa, l’appropriazione indebita e tutti i reati contro il patrimonio sono perseguibili penalmente.

Se invece i coniugi sono  in comunione dei beni se uno dei due vende beni appartenenti alla comunione per sè può subire la condanna di ripristinare la comunione o di rimborsare al coniuge la propria parte.