Si avvicina la prima scadenza per i beneficiari della nuova chance della “Rottamazione-ter” anni 2020 e 2021.

Ricordiamo che è la legge di conversione del decreto Sostegni-ter (legge n. 25 del 2022), ad aver previsto nuovi termini per considerare tempestivo il pagamento e, quindi, non decadere dal beneficio.

Interessati dalla disposizione normativa sono, dunque, quei contribuenti che avevano aderito alla “Rottamazione-ter” e al “Saldo e stralcio” e che non hanno versato o hanno pagato solo parzialmente, entro il 9 dicembre 2021, le rate originariamente in scadenza negli anni 2020 e 2021.

“Rottamazione-ter” e “Saldo e Stralcio”: le nuove scadenze

In dettaglio, coloro che non hanno pagato le rate 2020 e 2021 della “Rottamazione-ter” e del “Saldo e stralcio”, possono considerarsi non decaduti da questo beneficio, laddove procedono al versamento entro il:

  • 30 aprile 2022, per le rate in scadenza nel 2020
  • 31 luglio 2022, per le rate in scadenza nel 2021.

Tuttavia la scadenza del 30 aprile (essendo sabato) passa al 2 maggio e quella del 31 luglio (essendo domenica) slitta al 1° agosto.

E’ altresì previsto che per le rate in scadenza nell’anno 2022, il pagamento è considerato tempestivo, se effettuato integralmente entro il 30 novembre 2022.

Validi i 5 giorni di tolleranza

Chi dovesse saltare le suddette scadenza, tuttavia, ha ancora qualche giorno per pagare. Si applicano, infatti, i 5 giorni di tolleranza come previsti dall’art 3 comma 14-bis, del decreto-legge n. 119 del 2018.

Pertanto, si considerano tempestivi i versamenti effettuati entro il:

  • 9 maggio 2022 (il 7 maggio è sabato), per le rate del 2020
  • 8 agosto 2022 (il 7 agosto è domenica), con riferimento alle rate del 2021
  • 5 dicembre 2022, se trattasi delle rate del 2022.

I bollettini da utilizzare per il pagamento sono quelli già inviati in precedenza dall’Agenzia Entrate Riscossione. Nel caso in cui il contribuente non ne sia più in possesso è possibile richiederne nuovamente una copia.

Solo laddove si saltino anche le citate date senza eseguire il pagamento o effettuando il pagamento solo parziale di quanto dovuto, il contribuente deve considerarsi decaduto dalla definizione agevolata.

Gli eventuali versamenti già effettuati saranno considerati a titolo di acconto sulle somme dovute.

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