Manca poco anche alla scadenza per i beneficiari della nuova chance della “Rottamazione-ter” anno 2021. Se passa questo treno senza perderlo non ci saranno (salvo nuove chance) altre possibilità di sfruttare la definizione agevolata.

E’ la legge di conversione del decreto Sostegni-ter (legge n. 25 del 2022), ad aver previsto nuovi termini per considerare tempestivo il pagamento e, quindi, non decadere dal beneficio.

La strada è percorribile da quei contribuenti che avevano aderito alla “Rottamazione-ter” e al “Saldo e stralcio” e che non hanno versato o hanno pagato solo parzialmente, entro il 9 dicembre 2021, le rate originariamente in scadenza e riferite all’anno 2021.

Stessa chance anche per l’anno 2020.

“Rottamazione-ter” e “Saldo e Stralcio”, la chance per il 2020 è passata

In dettaglio, coloro che non hanno pagato le rate 2020 della “Rottamazione-ter” e del “Saldo e stralcio”, potevano considerarsi non decaduti da questo beneficio, laddove avessero provveduto al versamento entro il 9 maggio 2022.

In realtà il termine ultimo era stabilito al 30 aprile 2022, che essendo sabato slittava al 2 maggio 2022. A ciò si è reso applicabile la tolleranza dei 5 giorni (art 3 comma 14-bis, del decreto-legge n. 119 del 2018). Quindi, si finiva al 7 maggio che, essendo anch’esso sabato, è slittato al 9 maggio. Era questa, dunque, l’ultima chiamata Rottamazione ter anno 2020.

La chance per il 2021 scade ad agosto

Sempre la legge di conversione del Sostegni ter, ha previsto che, coloro che non hanno pagato le rate 2021 della “Rottamazione-ter” e del “Saldo e stralcio”, possono considerarsi non decaduti, laddove procedano al versamento entro il 31 luglio 2022.

Tuttavia, essendo domenica, passa al 1° agosto. Applicando i 5 di tolleranza si finisce al 7 agosto, che essendo domenica, slitta all’8 agosto 2022.

Saltando la scadenza senza effettuare il pagamento, il contribuente deve considerarsi decaduto dalla definizione agevolata anno. Gli eventuali versamenti già effettuati saranno considerati a titolo di acconto sulle somme dovute.

I bollettini da utilizzare per il pagamento sono quelli già inviati in precedenza dall’Agenzia Entrate Riscossione.

Nel caso in cui il contribuente non ne sia più in possesso è possibile richiederne nuovamente una copia.