Anche alle nuove scadenze della rottamazione-ter fissate dal D.L.4/2022, decreto Sostegni-ter, si applicano i 5 giorni di tolleranza. Infatti, per norma viene riconosciuta al contribuente la possibilità di pagare le rate della rottamazione-ter con qualche giorno di ritardo. Non sono però ammessi pagamenti parziali. In tale ultimo caso il contribuente decade dalla definizione agevolata e gli importi versati fino alla data data di decadenza sono considerati a titolo di acconto rispetto alle somme originarie per le quali ha aderito alla rottamazione-ter.

Detto ciò, l’Agenzia delle entrate-riscossione ha pubblicato le data finali entro le quali andranno pagate le rate 2020, 2021 e 2022.

Sulle rate 2020 e 2021 il suddetto decreto ha introdotto una remissione in bonis per chi non aveva pagato alla precedenti scadenze.

La rottamazione-ter. Le prossime scadenze

Il decreto Sostegni-ter post conversione in legge, Legge n° 25/2022, riammette alla rottamazione-ter, ex art.3 e 5 del D.L. 119/2018,  coloro che non hanno pagato le rate 2020 e/o 2021. La stessa previsione di favore vale per il saldo e stralcio delle cartelle esattoriali, Legge 145/2018.

In particolare, grazie al decreto citato, coloro che sono decaduti da una o entrambe delle suddette definizioni agevolate perchè non hanno pagato le rate 2020 e/o 2021, possono essere riammessi rispettando le seguenti scadenze:

  • 30 aprile 2022 per le rate in scadenza nell’anno 2020 di “Rottamazione-ter”, “Saldo e stralcio” e “Rottamazione UE”;
  • il 31 luglio 2022 per le rate in scadenza nell’anno 2021 di “Rottamazione-ter”, “Saldo e stralcio” e “Rottamazione UE”.

Per le rate in scadenza nell’anno 2022 (“Rottamazione-ter” e “Rottamazione UE”), il pagamento è considerato tempestivo e non determina l’inefficacia della “Definizione agevolata” se effettuato integralmente entro il 30 novembre 2022.

Scadenze ribadite dall’Agenzia delle entrate-riscossione con un apposito avviso pubblicato qualche giorno fa.

Attenzione, lo stesso decreto ha previsto l’estinzione delle procedure esecutive eventualmente già avviate a seguito del mancato, parziale o non tempestivo pagamento delle rate 2020 e 2021 come da scadenze precedentemente in essere.

Sempre applicabili i 5 giorni di tolleranza

Per il pagamento entro questi nuovi termini, sono previsti cinque giorni di tolleranza di cui all’articolo 3, comma 14-bis, del DL n. 119 del 2018.

Detto ciò, l’Agenzia delle entrate-riscossione ha pubblicato le data finali entro le quali andranno pagate le rate 2020, 2021 e 2022.

Applicano alle scadenze viste nel paragrafo precedente i cinque giorni di tolleranza, le rate della rottamazione-ter e del saldo e stralcio andranno pagate entro i seguenti termini:

  • 9 maggio 2022 per le rate in scadenza nel 2020 della “Rottamazione-ter”, del “Saldo e stralcio” e della “Rottamazione delle risorse proprie UE”;
  • 8 agosto 2022 per le rate in scadenza nel 2021 della “Rottamazione-ter”, del “Saldo e stralcio” e della “Rottamazione delle risorse proprie UE”;
  • 5 dicembre 2022 per le tutte le rate in scadenza nel 2022 della “Rottamazione-ter” e della “Rottamazione delle risorse proprie UE”.

Come detto in premessa non sono saranno ammessi pagamenti parziali. In tale ultimo caso il contribuente decade dalla definizione agevolata e gli importi versati fino alla data di decadenza sono considerati a titolo di acconto rispetto alle somme originarie per le quali ha aderito alla rottamazione-ter o al saldo e stralcio.