Il D.L. 4/2022, decreto Sostegni-ter, post conversione in legge ha rimesso in carreggiata coloro che in precedenza non avevano pagato le rate 2020 e/o 2021 della rottamazione-ter e del saldo e stralcio.

Tali soggetti pagando alle nuove scadenze fissate dal decreto, conservano i benefici della definizione agevolata.

Attenzione, rispetto alle nuove scadenze non c’è alcun salvagente per i contribuenti, al di là dei 5 giorni di tolleranza previsti per norma.

Ecco cosa succede in caso di mancato o parziale pagamento degli importi dovuti entro il prossimo 30 di aprile.

Rottamazione-ter e saldo e stralcio. Le nuove scadenze

I contribuenti che non hanno corrisposto le rate 2020 e 2021 della “Rottamazione-ter”, del “Saldo e stralcio” e della “Rottamazione delle risorse proprie UE “, sono riammessi alle citate definizione agevolate effettuando il pagamento delle somme dovute entro il:

  • 30 aprile 2022 per le rate in scadenza nel 2020 della “Rottamazione-ter”( rate in scadenza il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre 2020), del “Saldo e stralcio” e della “Rottamazione delle risorse
    proprie UE”;
  • 31 luglio 2022 per le rate in scadenza nel 2021 della “Rottamazione-ter”(rate in scadenza il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre 2021), del “Saldo e stralcio” e della “Rottamazione delle risorse proprie UE”.

Le rate con scadenza originaria al 30 novembre 2022 (come da “comunicazione delle somme dovute”) possono essere pagate entro il 30 novembre 2022. Nello specifico, entro tale termine dovranno essere corrisposte le rate in scadenza del 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre 2022.

L’applicazione dei 5 giorni di tolleranza

In applicazione dei 5 giorni di tolleranza, articolo 3, comma 14-bis, del DL n. 119 del 2018, saranno considerati validi
ossia tempestivi i pagamenti effettuati entro il:

  • 9 maggio 2022 per le rate in scadenza nel 2020 della “Rottamazione-ter”, del “Saldo e stralcio” e della “Rottamazione delle risorse proprie UE”;
  • 8 agosto 2022 per le rate in scadenza nel 2021 della “Rottamazione-ter”, del “Saldo e stralcio” e della “Rottamazione delle risorse proprie UE”;
  • 5 dicembre 2022 per le tutte le rate in scadenza nel 2022 della “Rottamazione-ter” e della “Rottamazione delle risorse proprie UE”.

Se non si paga si decade e il conto aumenta

Individuate tali nuove scadenze, se le stesse verranno rispettate, il contribuente conserverà i benefici della definizione agevolata.

Attenzione, rispetto alle nuove scadenze non c’è alcun salvagente per i contribuenti, al di là dei 5 giorni di tolleranza previsti per norma.

Da qui, è lecito chiedersi cosa succede in caso di mancato o parziale pagamento degli importi dovuti entro il prossimo 30 di aprile (9 maggio).

Nello specifico, il mancato, parziale o anche solo tardivo pagamento comporta la decadenza delle definizione agevolata.

Inoltre: i versamenti effettuati saranno considerati a titolo di acconto sulle somme dovute in origine all’atto dell’ammissione alla rottamazione-ter. Difatti viene meno lo sconto sulle sanzioni e sugli interessi previsti dal D.L. 119/2018, art.3.

Si veda a tal fine il contenuto delle FAQ pubblicate dall’Agenzia delle entrate nei giorni scorsi.