Il 28 febbraio 2020 è scaduto il termine per il pagamento della rata della cosiddetta rottamazione delle cartelle o Rottamazione Ter, secondo quanto previsto dal piano dei pagamenti comunicato dall’Agenzia delle Entrate e Riscossioni.

In realtà, esiste un limite di tolleranza entro i quali non decadono i benefici della rottamazione, né si incorre in more, interessi o sanzioni di sorta. Vediamo meglio di cosa si tratta.

Rottamazione delle Cartelle

L’articolo 3 del Decreto-Legge n. 119/2018 ha introdotto la Definizione agevolata 2018 (cosiddetta “Rottamazione-ter”), grazie ad essa tutti coloro che hanno uno o più debiti con Agenzia delle Entrate e Riscossione nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2017, potranno regolare le loro posizioni debitorie nei confronti dello stato.

In particolare, viene concessa la possibilità di estinguere i propri debiti iscritti a ruolo, contenuti nelle cartelle di pagamento, versando soltanto le somme dovute senza sanzioni o interessi di mora maturati.

È previsto, inoltre, il pagamento di tutte le somme maturate a favore dell’Agente della riscossione a titolo di aggio, le spese delle procedure esecutive e diritti di notifica.

Il debito dovrà essere rimborsato in un’unica soluzione, entro il 31 luglio 2019 oppure attraverso un pagamento rateizzato.

 

Piano dei pagamenti

Chi ha aderito alla rottamazione delle cartelle ha la possibilità di saldare il proprio debito con lo Stato con un massimo di 18 rate in 5 anni.

Le scadenze dei pagamenti delle rate sono fissate secondo il seguente calendario:

  • 28 febbraio;
  • 31 maggio;
  • 31 luglio;
  • 30 novembre.

In realtà, esiste un limite di tolleranza di 5 giorni, entro i quali non decadono i benefici della rottamazione, né si incorre in more, interessi o sanzioni di sorta. Dunque, c’è tempo fino al 4 marzo per pagare la rata della rottamazione-ter scaduta il 28 febbraio 2020.

Inoltre, da segnalare l’ulteriore proroga prevista, solamente, per i territori colpiti dall’emergenza Coronavirus.

Secondo quanto previsto dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2020 vengono sospesi:

  • I versamenti delle imposte;
  • I versamenti delle ritenute;
  • Gli adempimenti tributari.

Oltre che: “Nelle zone rosse colpite dall’emergenza coronavirus sono stati sospesi gli invii di comunicazioni di irregolarità, le richieste di documenti per il controllo formale, le cartelle di pagamento e gli atti di recupero di debiti tributari affidati all’Agente della riscossione”.

Soltanto per i diretti interessati da questo Decreto, il nuovo termine per il pagamento della rata è stato spostato al 30 aprile 2020.

La sospensione ha validità solamente nelle zone della cosiddetta area rossa, ossia gli 11 comuni maggiormente colpiti dal Coronavirus:

  • Bertonico (LO);
  • Casalpusterlengo (LO);
  • Castelgerundo (LO);
  • Castiglione D’Adda (LO);
  • Codogno (LO);
  • Fombio (LO);
  • Maleo (LO);
  • San Fiorano (LO);
  • Somaglia (LO);
  • Terranova dei Passerini (LO);
  • Vo’ (PD).

 

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