Chi ha pagato la 1° rata 2022 della rottamazione-ter che scadeva il 7 marzo, deve tenere bene a mente le prossime scadenze. Infatti, anche solo un giorno di ritardo o un parziale pagamento rispetto al totale della rata, comporterebbe la decadenza della definizione agevolata.

Ecco le prossime scadenza 2022 della rottamazione-ter.

Le scadenze precedenti della rottamazione-ter

I vari decreti emergenziali che si sono succeduti durante l’emergenza Covid-19, hanno spostato le scadenze delle rate 2020 e 2021 della rottamazione-ter.

Nello specifico, entro lo scorso 14 dicembre, dovevano essere pagare le rate 2020 e 2021.

Difatti, il D.L. 146/2021, post conversione in legge, aveva previsto una specifica remissione in bonis per coloro che non aveva rispettato le scadenze originate delle rate 2020 e/o 2021.

Entro il 9 dicembre dovevano essere pagate:

  • le rate della “Rottamazione-ter” e della “Definizione agevolata delle risorse UE” scadute il 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio, 30 novembre del 2020 e 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio, 30 novembre del 2021;
  • le rate del “Saldo e stralcio” scadute il 31 marzo, 31 luglio del 2020 e 31 marzo, 31 luglio del 2021.

Considerata l’ applicazione della tolleranza dei 5 giorni di ritardo, all’articolo 3, comma 14-bis, del DL n119/2018, la scadenza finale per pagare le suddette rate era quella del 14 dicembre.

Le prossime scadenze

Chi ha rispettato la scadenza del 14 dicembre, è stato poi chiamato a pagare la 1° rata 2022 della rottamazione-ter con scadenza al 7 marzo 2022. La scadenza originaria era quella del 28 febbraio. In applicazione dei 5 giorni di tolleranza si arrivava alla data del 7 marzo.

Pagata la rata del 7 marzo, le prossime scadenze sono così individuate:

  • 28 febbraio;
  • 31 maggio;
  • 31 luglio;
  • 30 novembre.

Per il versamento entro tali date sono ammessi i cinque giorni di tolleranza di cui all’articolo 3, comma 14-bis, del DL n. 119 del 2018. Per la rata del 31 maggio 2022, il termine “ultimo” per effettuare il pagamento è fissato al 6 giugno.

Se il pagamento avverrà oltre i termini previsti o per importi parziali, la misura agevolativa non si perfezionerà e i versamenti effettuati saranno considerati a titolo di acconto sulle somme dovute.

Si veda a tal fine, l’avviso pubblicato nei giorni scorsi dall’Agenzia delle entrate-riscossione.

E’ da ricordare che i soggetti decaduti dalla “Rottamazione-ter” per mancato, insufficiente o tardivo versamento delle rate scadute nel 2019, grazie alle novità introdotte dal “Decreto Rilancio” (DL n. 34/2020), possono comunque richiedere la rateizzazione ordinaria delle somme ancora dovute ai sensi dell’art. 19 DPR 602/1973. La medesima possibilità è stata altresì prevista dal “Decreto Ristori” (DL n. 137/2020) anche per i debiti che erano stati oggetto delle precedenti rottamazioni (prima Rottamazione e “Rottamazione-bis”) e successivamente decaduti dai benefici delle misure agevolative per mancato pagamento delle rate.

Le modalità di pagamento

Il pagamento può essere effettuato con i bollettini allegati alla comunicazione delle somme dovute. Bollettino da pagare: tramite il servizio “Paga on-line” (disponibile sul nostro ADER e sull’APP EquiClick), oppure attraverso i canali telematici delle banche, di Poste Italiane e di tutti gli altri Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) aderenti a pagoPA.

Dunque, anche presso gli esercenti convenzionati pago PA quali bar edicole, ricevitorie, supermercati e tabaccherie convenzionati.