Con un avviso pubblicato sul proprio portale, l’Agenzia delle entrate-riscossione ricorda le prossime scadenze della rottamazione-ter per chi ha pagato le rate 2020, per le quali la Legge n°25/2022, aveva previsto una possibilità di riammissione alla definizione agevolata. Solo la metà ha aderito alla riammissione.

Rimangono ancora da pagare le rate 2021 e quelle con naturale scadenza nel 2022. Come da “comunicazione delle somme dovute” che l’Agenzia delle entrate aveva inviato ai contribuenti che avevano aderito alla rottamazione-ter.

Ecco le prossime scadenza da rispettare.

Rate 2021

Il termine “ultimo” per pagare le rate in scadenza nel 2021 è fissato al 31 luglio 2022.

Per mantenere i benefici della “Rottamazione-ter”, entro tale termine dovranno essere corrisposte le rate in scadenza nel 2021 ossia:

  • 28 febbraio,
  • il 31 maggio,
  • 31 luglio e
  • 30 novembre 2021.

Per il termine del 31 luglio 2022 sono previsti i cinque giorni di tolleranza di cui all’articolo 3, comma 14-bis, del DL n. 119 del 2018. Il pagamento dovrà, quindi, avvenire entro l’8 agosto 2022.

Rate 2022

Il termine “ultimo” per considerare tempestivo il pagamento è fissato al 30 novembre 2022.

Entro tale termine dovranno essere corrisposte le rate in scadenza del: 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre 2022.

Anche per il il termine del 30 novembre 2022 sono previsti i cinque giorni di tolleranza di cui all’articolo 3, comma 14-bis, del DL n. 119 del 2018. Il pagamento dovrà, quindi, avvenire entro il 5 dicembre 2022.

Se non si paga

Il carente, omesso o tardivo versamento rispetto alla data dell’8 agosto 2022 o del 5 dicembre, comporterà la decadenza della definizione agevolata. Naturalmente basta non rispettare la data dell’8 agosto per perdere i benefici della definizione agevolata. Se si pagano le rate in scadenza all’8 agosto, per mantenere i benefici della rottamazione-ter, il contribuente dovrà pagare anche quelle in scadenza a dicembre.

In caso di carente, omesso o tardivo versamento:

  • i versamenti effettuati saranno considerati a titolo di acconto sulle somme dovute in origine all’atto dell’ammissione alla rottamazione-ter;
  • viene meno lo sconto sulle sanzioni e sugli interessi previsti dal D.L. 119/2018, art.3.

Inoltre, per le stesse somme il contribuente non potrà richiedere una rateazione, ex art.

19 del DPR 602/73.