Rottamazione Ter, analizziamo il quesito di un nostro lettore: Dottoressa Angelina Tortora, sono il papà, vorrei chiederle delle delucidazioni sulla rottamazione ter. Nel 2017 ho aderto alla prima rottamazione, che mi è stata accordata per alcune cartelle esattoriali e non per altre in quanto non ero in regola con i pagamenti al 31/12/2016 di due realizzazioni fatte in precedenza, ho pagato regolarmente le somme richieste.

Nel 2017 ho fatto richiesta di riammissione alla rottamazione e mi è stata concessa, ma a tutt’oggi non ho pagato nessuna somma. Specifico che nell’adesione alla prima rottamazione ci sono molte cartelle che riguardano debiti per contributi personali INPS. Nell’aprile del 2018 ho aderito alla rottamazione bis per una cartella riguardante contributi personali INPS ma anche questa volta non ho pagato le rate in scadenza di luglio, settembre e ottobre.

Preciso che sia nella prima rottamazione che nella riammissione ci sono delle cartelle che non dovevo pagare per avvenuta prescrizione, così mi dice il mio avvocato tributarista. Le chiedo se è reale che dalla rottamazione ter verranno escluse i debiti per i contributi personali INPS oppure no, perché’ a mio giudizio se verranno esclusi non è conveniente aderire alla rottamazione ter, poiché non avrei nessun vantaggio. La ringrazio preventivamente e spero che mi possa dare dei consigli in merito ai miei dubbi alle mie perplessità. Cordiali saluti

Rottamazione ter: quali carichi sono considerati

Il Decreto Legge n.

119/2018 stabilisce che i benefici previsti dalla Definizione agevolata 2018, la cosiddetta “rottamazione-ter”, vengano applicati alle somme riferite ai carichi affidati all’Agente della riscossione nel periodo dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017. Chi aderisce dovrà pagare l’importo residuo del debito, ma senza corrispondere le sanzioni e gli interessi di mora. Per le multe stradali, invece, non si dovranno pagare gli interessi di mora e le maggiorazioni previste dalla legge.

Rottamazione ter 2019, come presentare la domanda (modulo e istruzioni)

Cosa prevede l’art 3 del Decreto Legge n. 119/2018 prevede la Definizione agevolata dei carichi?

Chi intende aderire pagherà l’importo residuo delle somme dovute senza corrispondere le sanzioni e gli interessi di mora.

Per le multe stradali, invece, non si pagheranno gli interessi di mora e le maggiorazioni previste dalla legge.

Rispetto alle precedenti “Definizioni” introdotte dal D.L. n. 193/2016 (“prima rottamazione”) e, successivamente, dal D.L. n. 148/2017 (“rottamazione-bis”), il D.L. n. 119/2018 prevede importanti novità a favore del contribuente per il pagamento in forma rateale, e in particolare:

  • un periodo temporale più ampio per rateizzare le somme dovute: 10 rate ripartite in 5 anni;
  • un tasso di interesse ridotto, definito nella misura del 2 % annuo a partire dal 1° agosto 2019 invece del 4,5% come previsto precedentemente.

Per usufruire della nuova Definizione agevolata (cosiddetta “rottamazione-ter”) è necessario presentare la dichiarazione di adesioneentro il 30 aprile 2019.

Si può scegliere di pagare in un’unica soluzione o fino a un massimo di 10 rate consecutive di pari importo (5 anni), con scadenza il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno. Il termine per pagare la prima o unica rata è fissato dal legislatore al 31 luglio 2019.

Da Rottamazione bis a Rottamazione ter, il passaggio con il pagamento entro il 7 dicembre

Le cartelle esattoriali per debiti INPS, rientrano?

Le cartelle Inps, provenienti dalla rottamazione bis, entrano nella rottamazione ter, l’ente ha anche annunciato con un messaggio sul portale, che riportiamo integralmente, di aderire alla nuova rottamzione per chi non avesse pagato in tempo le rate della bis.

Messaggio INPS

Chi ha saltato le rate della “rottamazione-bis”, entro il 7 dicembre ha la possibilità di mettersi in regola.

Per coloro che hanno aderito alla definizione agevolata 2000/17 prevista dal decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148 (cosiddetta “rottamazione-bis”), ma non sono riusciti a saldare le rate scadute a luglio, settembre e ottobre, sarà possibile regolarizzare la propria situazione entro il 7 dicembre 2018.

L’articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119 stabilisce, infatti, che i contribuenti che pagano gli importi scaduti (luglio, settembre e ottobre) entro il prossimo 7 dicembre rientreranno automaticamente nei benefici previsti dalla “definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della Riscossione” dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017 (cosiddetta “rottamazione-ter”).

In caso di mancato, insufficiente o tardivo pagamento, la definizione agevolata non produce effetti e Agenzia delle Entrate – Riscossione, come stabilito dalla normativa vigente, dovrà riprendere le procedure di riscossione.

Come pagare le rate scadute

Per effettuare il pagamento è necessario utilizzare i bollettini delle rate di luglio, settembre e ottobre 2018 allegati alla “Comunicazione delle somme dovute” già inviata da Agenzia delle Entrate – Riscossione. Una copia della comunicazione è disponibile nell’area riservata del portale www.agenziaentrateriscossione.gov.it.

In ogni caso, senza necessità di PIN e password personali, è possibile chiederne una copia compilando il form presente nella sezione dedicata.

Il contribuente può pagare il bollettino RAV secondo diverse modalità: la propria banca, gli sportelli bancomat (ATM) abilitati ai servizi di pagamento CBILL, il proprio internet banking, gli uffici postali, i tabaccai aderenti a Banca 5 SpA e circuiti Sisal e Lottomatica, il portale di Agenzia delle Entrate – Riscossione e l’app Equiclick tramite la piattaforma PagoPA e, ovviamente, gli sportelli di Agenzia delle Entrate – Riscossione.

Maggiori informazioni disponibili al sito dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione.

Conclusione

Le consiglio di verificare con il suo avvocato come comportarsi con le cartelle prescritte, perchè oggi è l’ultimo giorno per poter pagare le rate scadute e aderire alla rottamazione ter per chi decade dalla rottamazione bis.