Entro il 6 dicembre devono essere versate le rate 2020 e 2021 della rottamazione-ter e del saldo e stralcio. La scadenza originaria sarebbe quella del 30 novembre, tuttavia si applicano i 5 giorni di tolleranza; per cui, senza considerare la Domenica, si arriva alla data del 6 dicembre. Sono tollerati i pagamenti tardivi ossia effettuati entro la data citata ma non quelli carenti. Dunque bisogna versare tutto il dovuto.

Le conseguenze in caso di carente versamento o versamento eseguito dopo il 6 dicembre sono piuttosto pesanti.

Ecco tutto quello che c’è da sapere

Le scadenze della rottamazione-ter e del saldo e stralcio

Il D.

L. 146/2021, ha prorogato al 30 novembre, le rate 2020 della rottamazione-ter e del saldo e stralcio.

Entro il 30 novembre 2021 dovranno essere corrisposte integralmente:

  • le rate della “Rottamazione-ter” e della “Definizione agevolata delle risorse UE” scadute il 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio, 30 novembre del 2020 e 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio, 30 novembre del 2021;
  • le rate del “Saldo e stralcio” scadute il 31 marzo, 31 luglio del 2020 e 31 marzo, 31 luglio del 2021.

Il pagamento può essere effettuato con i vecchi bollettini allegati alla “Comunicazione delle somme dovute”. Se nel frattempo, sono andati smarriti, i bollettini possono essere scaricati dal portale dell’Agenzia delle entrate-riscossione. Entrando nella propria area riservata oppure, senza necessità di pin e password, richiedendo una copia della “Comunicazione delle somme dovute”.

Le conseguenze in caso di omesso o tardivo pagamento

Alla scadenza del 30 novembre, si applica la previsione di favore in base alla quale, i versamenti possono essere effettuati entro i cinque giorni successivi rispetto alla scadenza prevista. Dunque, senza considerare Domenica 5 dicembre, i versamenti possono essere effettuati entro il 6 dicembre 2021.

La tolleranza vale solo sui ritardi. Infatti, non sono ammessi pagamenti carenti. Nel senso che è necessario versare tutte le rate scadute. Oltre a quella in scadenza originaria al 30 novembre 2021.

Se non rispettano i suddetti termini o si eseguono versamenti carenti, come previsto dalla norma e ribadito sul portale dell’Agenzia delle entrate-riscossione:

la misura agevolativa non si perfezionerà e i versamenti effettuati saranno considerati a titolo di acconto sulle somme dovute.

Dunque, vengono meno i vantaggi legati alla precedente adesione alla definizione agevolata. Sconto su sanzioni e interessi di mora. Le conseguenze sono piuttosto pesanti.

Attenzione, non è escluso che nell’iter di conversione in legge del D.L. 146/2021, possa essere disposta un’ulteriore proroga, magari anche parziale. Tuttavia, ad oggi non c’è ancora certezza di quelle che potrebbero essere le novità.

Noi di Investire Oggi vi terremo aggiornati.