In fase di conversione in legge del D.L. 4/2022, decreto Sostegni-ter, è stato approvato un emendamento che proroga le rate della rottamazione-ter e del saldo e stralcio. La proroga riguarda sia le rate scadute, grazie ad una specifica “rimessione in termini”, sia le rate che andranno in scadenza nel 2022.

Ecco cosa cambia per la rottamazione-ter e per il saldo e stralcio con la legge di conversione del decreto Sostegni-ter.

Le precedenti scadenze per la rottamazione-ter e per il saldo e stralcio

Il D.

L. 146/2021, post conversione in legge, aveva prorogato al 9 dicembre la scadenza delle rate 2020 e 2021 della rottamazione-ter e del saldo e stralcio.

Entro la data del 9 dicembre, dovevano essere pagate:

  • le rate della “Rottamazione-ter” e della “Definizione agevolata delle risorse UE” scadute il 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio, 30 novembre del 2020 e 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio, 30 novembre del 2021;
  • le rate del “Saldo e stralcio” scadute il 31 marzo, 31 luglio del 2020 e 31 marzo, 31 luglio del 2021.

Attenzione, rispetto alla data del 9 dicembre, trovava sempre applicazione la tolleranza dei 5 giorni di ritardo di cui all’articolo 3, comma 14-bis, del DL n. Difatti, la scadenza finale era quella del 14 dicembre.

Pagata la rata del 14 dicembre, entro il 7 marzo doveva essere pagata la 1° rata 2022 della rottamazione-ter. Per il saldo e stralcio non erano previste rate per il 2022. Il piano di dilazione vedeva come ultima scadenza quelle del 31 luglio 2021.

Le nuove scadenze nel decreto Sostegni-ter

In fase di conversione in legge del D.L. 4/2022, decreto Sostegni-ter, è stato approvato un emendamento che proroga le rate della rottamazione-ter e del saldo e stralcio. La proroga riguarda sia le rate scadute, grazie ad una specifica “rimessione in termini” sia le rate che andranno in scadenza nel 2022.

Nello specifico, il l versamento delle rate da corrispondere negli anni 2020, 2021 e 2022 “ai fini delle definizioni agevolate di cui agli articoli 3 e 5 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n.

136, all’articolo 16-bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e all’articolo 1, commi 190 e 193, della legge 30 dicembre 2018, n. 145”, è considerato tempestivo e non determina l’inefficacia delle stesse definizioni se effettuato integralmente:

  • entro il 30 aprile 2022, relativamente alle rate in scadenza nell’anno 2020;
  • entro il 31 luglio 2022, relativamente alle rate in scadenza nell’anno 2021;
  • entro il 30 novembre 2022, relativamente alle rate in scadenza nell’anno 2022(rottamazione-ter, per il saldo e stralcio non sono previste scadenze 2022).

Anche rispetto a tali ultime scadenze, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 3, comma 14-bis, del citato decreto-legge n. 119 del 2018.

Dunque, troverà sempre applicazione la tolleranza dei 5 giorni di ritardo.

Attenzione, saranno considerate estinte le procedure esecutive (pignoramento anche presso terzi) eventualmente avviate per effetto dell’inutile decorso del precedente termine del 14 dicembre (vedi pr.precedente).