Il decreto Legge approvato ieri che ha prorogato la sospensione delle cartelle esattoriali non ha previsto alcun cambiamento nella scadenza delle rate della rottamazione-ter e del saldo e stralcio. In molti auspicavano una proroga delle scadenze che almeno per ora non sembra essere nei piani del Governo.

Rottamazione ter e saldo e stralcio: le precedenti proroghe

La sospensione delle cartelle esattoriali, pagamenti e notifiche al 31 agosto 2021, non ha portato cambiamenti nelle scadenze della rottamazione-ter e saldo e stralcio.

Difatti, valgono ancora le scadenze previste dal d.

L. 41/2021, decreto Sostegni. Anche per le rate 2021.

Al comma 1, lett.b dell’art. 1 del D.L 41/2021, c.d decreto Sostegni è disposto che:

Il versamento delle rate da corrispondere nell’anno 2020 e di quelle da corrispondere il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio e il 31 luglio 2021 delle definizioni di cui agli articoli 3 e 5 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, all’articolo 16-bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e all’articolo 1, commi 190 e 193, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è considerato tempestivo e non determina l’inefficacia delle stesse definizioni se effettuato integralmente, con applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 3, comma 14-bis, del medesimo decreto-legge n. 119 del 2018: a) entro il 31 luglio 2021, relativamente alle rate in scadenza nell’anno 2020; b) entro il 30 novembre 2021, relativamente alle rate in scadenza il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio e 31 luglio.

Rottamazione-ter e saldo e stralcio: le scadenze da rispettare

Nello specifico, non si determina l’inefficacia di tali definizioni (rottamazione-ter e saldo e stralcio): qualora il versamento delle relative rate scadenti nell’anno 2020 e di quelle scadenti il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio e il 31 luglio 2021 venga effettuato integralmente:

  • entro il 31 luglio 2021, per quanto riguarda le rate in scadenza il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre 2020;
  • entro il 30 novembre 2021, per quanto riguarda le rate in scadenza il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio e il 31 luglio 2021.

In riferimento al saldo e stralcio, le rate 2020 che devono essere pagate entro il 31 luglio 2021 sono quelle scadute il 31 marzo e il 31 luglio 2020; quelle da pagare entro il 30 novembre 2021 sono quelle in scadenza al 31 marzo e 31 luglio 2021.

A tali versamenti, si applica la disposizione di favore secondo la quale, l’inefficacia delle predette definizioni agevolate per mancato tempestivo pagamento anche di una sola rata, non si produce nei casi di tardività non superiore a cinque giorni.