Il Decreto Legge n. 157/2020 (cosiddetto “Decreto Ristori-quater”) è intervenuto nella disciplina della “Rottamazione-ter” e del “Saldo e Stralcio”, definendo la proroga al 1° marzo del 2021 del termine per le rate scadute nel 2020, già fatte slittare al 10 dicembre 2020 dal decreto “Rilancio” (Dl n. 34/2020).

L’Agenzia delle Entrate-Riscossione ha pubblicato sul proprio sito una serie di risposte alle domande frequenti (FAQ) relativamente alle misure introdotte in materia di riscossione dai Decreti COVID-19.

Tramite le FAQ, sono stati forniti utili chiarimenti in merito a questa proroga.

Tra le domande pubblicate sul sito, ci si chiede se potranno essere considerati regolari i pagamenti delle rate, in scadenza nell’anno 2020, effettuati nei 5 giorni successivi al termine del 1° marzo 2020.

“Rottamazione Ter” e “Saldo e Stralcio”, le nuove scadenza

Secondo quanto previsto dall’articolo 7 del cosiddetto “decreto ristori quater”: il mancato, insufficiente o tardivo versamento delle rate della “rottamazione ter” e del “saldo e stralcio“, in scadenza per l’anno 2020, non determina la perdita dei benefici della Definizione agevolata se le stesse verranno integralmente corrisposte entro il 1° marzo 2021.

Posso pagare entro i 5 giorni successivi al termine del 1° marzo 2020?

Tra le risposte alle domande frequenti (FAQ) pubblicate sul sito dell’agenzia, ci si è posti anche il seguente interrogativo: saranno considerati regolari i pagamenti di tutte le rate della “rottamazione ter” e del “Saldo e Stralcio” in scadenza nell’anno 2020, effettuati nei 5 giorni successivi al termine del 1° marzo 2020?

L’Agenzia delle entrate-riscossioni risponde al quesito con esito negativo.

In particolare:

“Il “Decreto Ristori-quater” non prevede alcun ritardo rispetto al termine del 1° marzo 2021. Quindi è necessario fare attenzione, perché il pagamento delle rate in scadenza nell’anno 2020 della “Rottamazione-ter” e/o del “Saldo e stralcio”, effettuato dopo il 1° marzo 2021, sarà acquisito a titolo di acconto sull’intero debito e il contribuente perderà i benefici delle misure agevolative”.

Per le rate dell’anno 2021, invece, resta confermato il ritardo massimo di 5 giorni per il pagamento rispetto alla scadenza della rata, senza incorrere in sanzioni o perdere il beneficio della Definizione agevolata.

Articoli correlati