La possibilità di rottamare le cartelle esattoriali, riguarda anche coloro i quali stanno già pagando la cartella con un piano di rateazione ancora in corso. La stessa cosa dicasi per coloro i quali stanno pagando ancora la rottamazione-ter. Nei fatti, è possibile passare dalla rottamazione-ter alla quater senza alcun problema. Anche se il contribuente non ha pagato le rate e dunque ha perso tuti i vantaggi della definizione agevolata.

Soffermiamoci però su chi ha un piano di dilazione “ordinario” ex art.

19 del DPR 602/1973, intendendosi per tale, tutti i piani di rateazione che possono essere richiesti in forza delle previsioni dell’articolo citato. Dunque, rateazione ordinarie, straordinarie, in proroga, ecc.

Detto ciò, quando queste rateazioni si considerano ancora in corso? Partendo dalle principali caratteristiche della rottamaizone-quater, arriviamo a dare una risposta alla domanda che ci siamo posti.

La rottamazione-quater

La rottamazione-quater,  commi 231-252, della Legge n. 197/2022, rappresenta una nuova chance di sanatoria delle cartelle esattoriali. Questa volta sono rottamabili le cartelle 1° gennaio 2000-30 giugno 2022. Aderendo entro il prossimo 30 aprile, il contribuente risparmia su: interessi e sanzioni, interessi di mora nonché sul cd. aggio. Tali importi non dovranno essere pagati.

Si pagano invece: capitale, spese per le procedure esecutive e i diritti di notifica.

E’ possibile pagare il totale rottamato:

  1. in un’unica soluzione, entro il 31 luglio 2023;
  2. oppure, in un numero massimo di 18 rate (5 anni), di cui le prime due con scadenza il 31 luglio e il 30 novembre 2023. Le restanti 16 rate, ripartite nei successivi 4 anni, andranno saldate il 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024. La prima e la seconda rata saranno pari al 10% delle somme complessivamente dovute, le restanti rate invece di pari importo.

Sulla rate, si applicano gli interessi del 2%. In caso di omesso ovvero insufficiente o tardivo versamento, superiore a cinque giorni, anche di una sola rata, la Definizione agevolata risulta inefficace e i versamenti effettuati sono considerati a titolo di acconto sulle somme dovute.

A ogni modo, non sono rottamabili i carichi riferiti a: recupero degli aiuti di Stato considerati illegittimi dall’Unione Europea; crediti derivanti da condanne pronunciate dalla Corte dei conti; multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna; debiti relativi alle “risorse proprie tradizionali” dell’Unione Europea e all’imposta sul valore aggiunto riscossa all’importazione.

Rottamazione-quater. Cosa significa piano di rateazione in corso?

In premessa, abbiamo visto che possono rottamare le cartelle, anche coloro i quali stanno già pagando i debiti con un piano di rateazione ancora in corso.

Per capire quando una rateazione è ancora in corso, dobbiamo soffermarci sulle cause di decadenza del piano di rateazione.

La rateizzazione decade in caso di (Fonte portale ADER):

  • inadempienza, mancato pagamento di alcune delle rate del piano di ammortamento (cosiddetta “decadenza per inadempienza”);
  • assoggettamento del richiedente ad una procedura concorsuale;
  • decesso del richiedente;
  • società cancellate dal registro delle imprese.

Sull’inadempienza, questa si verifica:

  • per le rateizzazioni in essere all’8 marzo 2020 (21 febbraio nel caso di soggetti residenti nella cosiddetta ex “zona rossa”), la decadenza si concretizza al mancato pagamento di 18 rate anche non consecutive (come previsto dal “Decreto Fiscale”);
  • per le rateizzazioni concesse dopo l’8 marzo 2020 e richieste fino al 31 dicembre 2021, la decadenza si concretizza al mancato pagamento di 10 rate anche non consecutive (come previsto dal “Decreto Ristori”);
  • per quelle presentate e concesse successivamente al 1° gennaio 2022, la decadenza si concretizza al mancato pagamento di 5 rate anche non consecutive;
  • per le rateizzazioni presentate dal 16 luglio 2022, la decadenza si concretizza al mancato pagamento di 8 rate anche non consecutive.

In caso di decadenza per inadempienza: per i piani di rateizzazione richiesti prima del 16 luglio 2022 è possibile rateizzare nuovamente solo dopo aver regolarizzato l’importo delle rate scadute, calcolate alla data di presentazione della nuova richiesta di rateizzazione; per i piani di rateizzazione richiesti dal 16 luglio 2022 i carichi non potranno essere nuovamente rateizzati.

A ogni modo, è corretto affermare che, sia se si è decaduti dalla rateazione, sia se la stessa è ancora in corso, è comunque possibile rottamare le cartelle.