Abbiamo già visto quelli che sono i vantaggi per il contribuente, una volta che ha presentato istanza di adesione alla rottamazione delle cartelle così come riproposta dalla Legge n°197/2022, Legge di bilancio 2023. Tuttavia, non abbiamo ancora approfondito quelle che sono le conseguenze rispetto a eventuali pignoramenti di stipendi/salari, fitti che il debitore sta già subendo alla data di presentazione dell’istanza di adesione.

Parliamo di pignoramenti già notificati per i quali erano già in corso versamenti periodici del terzo pignorato.

Cosicché pare molto utile soffermarci su quelle che sono le conseguenze in favore del contribuente una volta presentata istanza di rottamazione-quater.

La rottamazione-quater. Gli effetti sulle procedure in corso

Una volta presentata domanda per aderire alla rottamazione-quater, in favore del contribuente scatta (Fonte relazione illustrativa Legge di bilancio 2023):

  • il divieto di iscrizione di nuovi fermi amministrativi e ipoteche, con salvezza di quelli già iscritti alla predetta data di presentazione dell’istanza di adesione;
  • il divieto di avviare nuove procedure esecutive (vedi pignoramenti) nonché di proseguire quelle già avviate in precedenza, a meno che non si sia già tenuto il primo incanto con esito positivo;
  • la situazione di regolarità del debitore nell’ambito della procedura di erogazione dei rimborsi d’imposta ex art. 28-ter del decreto del DPR n. 602/1973, nonché ai fini della verifica della morosità da ruolo, per un importo superiore a 5.000 euro, all’atto del pagamento, da parte delle pubbliche amministrazioni e delle società a totale partecipazione pubblica, di somme di ammontare pari almeno allo stesso importo (art. 48-bis del DPR n. 602/1973 e decreto del Ministro dell’economia e delle finanze n. 40/2008) (lett. f). In tal modo, l’agente della riscossione a seguito della presentazione della dichiarazione, anche se la verifica avesse già avuto luogo in precedenza, sarà tenuto a non effettuare il conseguente pignoramento previsto dal combinato disposto degli artt. 48-bis e 72-bis del DPR n. 602/1973, nonché del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze n. 40 del 2008;
  • se imprenditore, il rilascio del Documento unico di regolarità contributiva, DURC (necessario per partecipare ad appalti pubblici) con la sola presentazione dell’istanza di adesione.

Quali effetti sui pignoramenti?

La norma di cui alla rottamazione delle cartelle, non chiarisce con precisione quali siano gli effetti dell’adesione alla rottamazione-quater sui pignoramenti di stipendi/salari, fitti che il debitore sta già subendo alla data di presentazione dell’istanza di adesione.

Ebbene, lo stesso vuoto normativo lo si era già registrato sia con la prima rottamazione che con la rottamazione-bis.

Detto ciò, proprio in occasione della prima rottamazione, ex art.3 del DL 193/2016, l’EX Equitalia aveva avuto modo di chiarire (vedi incontri CNDCEC Roma e Equitalia tenutisi nel 2017) che l’istanza di definizione agevolata non avrebbe avuto alcun impatto positivo rispetto alle procedure esecutive in fase avanzata.

Da intendersi per tali, anche i pignoramenti presso terzi, ossia: i pignoramenti ex art. 72-bis relativi a procedure ex art. 48-bis o 28-ter (vedi sopra), già notificati alla data di presentazione della dichiarazione di adesione; i pignoramenti ex art. 72 e 72-bis relativi a stipendi/salari, fitti e pigioni già notificati per i quali erano già in corso versamenti periodici dal terzo pignorato.

Tuttavia, tali indicazioni devono intendersi superate sulla base delle indicazioni fornite dall’Agenzia delle entrate con la risposta n° 128/2020.

In tale sede, l’Agenzia delle entrate ha chiarito che:

(..) dalla presentazione della dichiarazione di adesione alla definizione agevolata di cui al comma 5 dell’articolo 3 del decreto-legge n. 119 del 2018, le procedure di pignoramento presso terzi precedentemente avviate non potevano proseguire e con il pagamento della prima rata dovuta a titolo di definizione le medesime si sono estinte, con conseguente svincolo delle somme dovute dal terzo pignorato, che possono rientrare, al loro pagamento, nella piena disponibilità dell’istante.

Di conseguenza, la presentazione dell’istanza di definizione agevolata blocca i pignoramenti in essere alla data di presentazione della stessa.